Decreto ingiuntivo non opposto eseguibile davanti al giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 2360 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato e costituisce titolo azionabile con il ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare completa esecuzione al decreto, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inutile decorso, nomina il commissario ad acta. Sono dovute le spese di registrazione del decreto anticipate dalla parte vittoriosa, in quanto rientranti tra le spese di giudizio occorrende poste a carico del soccombente.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo con cui ha intimato a un’azienda ospedaliero universitaria di pagare a una società la somma indicata in conto capitale, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio. Il decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e non è stato opposto dall’azienda debitrice.
L’amministrazione non ha adempiuto all’ordine. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del titolo. L’azienda intimata non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione della proponibilità del ricorso. Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato: nessun dubbio può quindi porsi sulla possibilità di azionarne l’esecuzione davanti al giudice amministrativo.
Nel caso concreto il decreto non era stato opposto ed era divenuto esecutivo, come attestato dal decreto di esecutorietà emesso dal Tribunale di Milano. Il ricorso è pertanto fondato.
Il giudice dichiara l’obbligo dell’azienda ospedaliero universitaria di dare completa esecuzione al decreto ingiuntivo. Riconosce inoltre dovute le spese di registrazione del decreto, anticipate dalla società ricorrente, richiamando il principio per cui, in caso di condanna alle spese di giudizio anche occorrende, le spese di registrazione spettano alla parte vittoriosa che le abbia anticipate (Cass. civ., Sez. VI, n. 17698 del 2010).
Tenuto conto dell’entità del debito, il Collegio assegna all’amministrazione il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere in favore della ricorrente. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del competente Dipartimento regionale, con possibilità di delega, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza.
Al commissario è attribuito il compito di definire compiutamente la vicenda, mediante ogni operazione contabile e amministrativa necessaria al reperimento della somma, con esclusione di novazione, transazione o rateizzazione dell’obbligazione. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario; il compenso del commissario, posto a carico dell’azienda debitrice, sarà determinato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Nota della Redazione
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