Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario: il TAR ordina al Ministero di pagare e nomina il commissario ad acta (TAR Marche n. 863 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. è procedibile decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, come previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Quando l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non oppone alcuna ragione contraria alla spettanza della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna al pagamento delle somme liquidate dal giudice ordinario costituisce esecuzione del giudicato. L’indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va invece rigettato quando non sussistono particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento.
Il Fatto
Un docente agiva davanti al giudice del lavoro per vedersi riconoscere il diritto al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 26 settembre 2025, accoglieva la domanda e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute per gli anni scolastici di riferimento. La sentenza, regolarmente notificata, passava in giudicato.
Non avendo ricevuto il pagamento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo l’esecuzione integrale della decisione e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria formale, senza opporre alcuna eccezione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche, Sezione Seconda, ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso. Richiamato l’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il Collegio ha ritenuto soddisfatta la condizione del decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, prima della proposizione del ricorso. Il termine è requisito di procedibilità dell’azione di ottemperanza e il suo rispetto è stato accertato sulla base degli atti di causa.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’Amministrazione non ha contestato la spettanza della pretesa. La mancata opposizione di alcuna ragione contraria, unita al decorso del termine di legge, ha condotto alla declaratoria di inottemperanza. Il Collegio ha quindi ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza, salve le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di agire direttamente o mediante funzionario delegato e di adottare ogni atto necessario all’esecuzione, incluse variazioni di bilancio e stipulazione di mutui. La nomina opera solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, con obbligo di concludere l’incarico entro centoventi giorni.
La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata invece rigettata: non sussistono motivi per dubitare del sollecito adempimento, ritenendosi sufficiente la sola nomina del commissario a fungere da stimolo. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state infine poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 800,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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