Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Sicilia n. 212 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 alla data di notificazione del ricorso rende attuale e ingiustificata l’inerzia dell’Amministrazione e impone l’accoglimento della domanda esecutiva. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario entro un termine congruo e, per il caso di persistente inadempimento, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, evitando la necessità di una nuova e autonoma iniziativa processuale. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è liquidata con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1312/2025, emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, in data 25 marzo 2025. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire alla docente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un valore nominale complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori.
La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione l’8 giugno 2025 ed è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Catania il 9 ottobre 2025. La ricorrente ha lamentato l’inerzia del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio, e ha chiesto l’ordine di conformazione al giudicato e la nomina di un Commissario ad acta, con vittoria delle spese da distrarre ai difensori antistatari. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione versata in atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione resistente l’8 giugno 2025.
Alla data di notificazione del ricorso per ottemperanza, il 12 novembre 2025, era dunque ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Tale circostanza esclude ogni giustificazione dell’inerzia e rende attuale l’obbligo di conformazione.
L’inadempimento dell’Amministrazione, perdurante alla data della decisione, ha imposto l’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima Direzione. Il Commissario provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di novanta giorni dal suo insediamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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