Prescrizioni paesaggistiche invasive equivalgono a diniego dell’autorizzazione (TAR Marche n. 744 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione paesaggistica che impongono la salvaguardia integrale delle alberature e la ricollocazione dei moduli fotovoltaici si traducono in un sostanziale diniego dell’autorizzazione richiesta, poiché impongono un diverso layout progettuale e un depotenziamento dell’irraggiamento captabile. Il Comune, nel procedimento unico avviato ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 190/2024, è tenuto a convocare la conferenza di servizi nel termine di cinque giorni, non potendo limitarsi alla richiesta della sola autorizzazione paesaggistica. Spetta inoltre al Comune, e non alla Provincia, la competenza a valutare l’abbattimento degli alberi ai sensi dell’art. 21 della L.R. Marche n. 6/2005.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al SUAP del Comune istanza per il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra su struttura fissa, di potenza nominale pari a 900 kW, su terreno di proprietà ricadente in zona artigianale e interessato dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 42/2004 per la presenza di un fosso.
Il progetto prevedeva l’abbattimento di 34 esemplari arborei, con compensazione mediante piantagione ai sensi dell’art. 23 della L.R. Marche n. 6/2005. La Provincia, con relazione istruttoria, ha imposto la salvaguardia totale delle specie arboree ad alto fusto, prescrizione recepita dalla Soprintendenza e trasfusa nell’autorizzazione paesaggistica e nel titolo comunale. La società ha impugnato gli atti nella sola parte in cui impongono tale prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha delimitato il petitum alla sola prescrizione contestata. I primi due motivi, trattati congiuntamente, sono stati accolti: la prescrizione imposta comprime l’assetto progettuale e produttivo dell’impianto.
Il Tribunale ha richiamato un proprio precedente di Sez. I del 20 aprile 2026, n. 527, secondo cui le autorizzazioni condizionate a prescrizioni particolarmente penetranti si traducono in un sostanziale diniego. Il divieto di abbattimento degli alberi equivale a imporre un diverso layout e un depotenziamento dell’irraggiamento per effetto dell’ombreggiatura, con riduzione della rendita energetica. Tali aspetti, secondo il Collegio, sono dati di comune esperienza e non richiedono dimostrazioni peritali.
I motivi relativi al procedimento sono stati parimenti accolti. Il Comune, in violazione dell’art. 8, comma 8, del d.lgs. n. 190/2024, ha omesso di convocare la conferenza di servizi, frustrando le esigenze di celerità e di ponderazione contestuale degli interessi pubblici e privati. Il Tribunale ha richiamato Cons. Stato, sez. IV, n. 2808 del 2 aprile 2025, che valorizza la semplificazione a favore delle fonti rinnovabili, contemperando tutela del paesaggio e incremento della produzione di energia.
Il Collegio ha inoltre rilevato che la Soprintendenza si è limitata a recepire pedissequamente la relazione istruttoria provinciale, senza autonoma valutazione. È stata infine condivisa la censura sulla competenza: spetta al Comune, e non alla Provincia, valutare l’abbattimento degli alberi ai sensi dell’art. 21 della L.R. Marche n. 6/2005.
L’autorizzazione è stata quindi annullata in parte qua ai fini del riesame, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato a carico delle Amministrazioni resistenti, in solido tra loro.
Nota della Redazione
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