L’assegno di integrazione salariale non copre il rischio contrattuale del subappalto (TAR Lazio n. 12933 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno di integrazione salariale costituisce misura di carattere eccezionale rispetto alla regola generale del sinallagma retributivo e presuppone un’interpretazione restrittiva dei relativi presupposti. Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di ammissione al trattamento è limitato ai profili di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti, attesa l’ampia discrezionalità tecnica dell’ente previdenziale. La sospensione delle attività disposta dall’appaltatore nei confronti del subappaltatore, quando l’eventualità sia espressamente regolata da clausole contrattuali che escludono il risarcimento del danno, non integra la causale di “mancanza di lavoro o di commesse” e non è imputabile a fattori esogeni, configurandosi come ordinario rischio d’impresa non socializzabile attraverso l’integrazione salariale.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della consulenza informatica, aveva stipulato un contratto quadro di subappalto con l’appaltatore principale aggiudicatario di un Accordo Quadro con Consip S.p.A. A decorrere dall’11 marzo 2025, l’appaltatore aveva unilateralmente disposto il rilascio delle risorse della subappaltatrice e sospeso i pagamenti dei corrispettivi maturati, per ragioni attinenti a verifiche interne sulla gestione dei rapporti con i propri fornitori. A seguito del diniego dell’INPS all’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale per la causale “mancanza di ordini, commesse e lavoro”, la società aveva impugnato il provvedimento deducendo la non imputabilità della crisi aziendale, assimilabile a una situazione di forza maggiore.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui le valutazioni dell’ente previdenziale in materia di integrazione salariale sono sindacabili solo ove manifestamente illogiche, incongruenti, inattendibili o affette da travisamento dei fatti. Nel caso di specie, la ricostruzione operata dall’INPS non è apparsa affetta da tali vizi, risultando supportata da un’approfondita istruttoria comprensiva dell’acquisizione del contratto di subappalto e dei relativi addenda.
La decisione si fonda sulla lettura delle clausole contrattuali: gli artt. 11 e 18, nonché le lett. j) e q) delle premesse, regolavano espressamente l’eventualità di sospensioni anche totali delle attività, escludendo qualsiasi diritto della subappaltatrice al risarcimento del danno, fatto salvo il riconoscimento delle sole prestazioni già eseguite. Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, esclude che la sospensione potesse qualificarsi come evento oggettivamente non evitabile ovvero estraneo alla prevedibilità delle parti. La questione della legittimità della sospensione, ove configurasse inadempimento contrattuale, resta riservata alle sedi proprie dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.
Il Tribunale ha altresì escluso rilievo dirimente alla matrice pubblicistica della commessa sottostante, atteso che la sospensione era stata disposta per ragioni autonome dell’appaltatore, senza coinvolgimento della stazione appaltante né dell’amministrazione beneficiaria. La vicenda si colloca pertanto integralmente nell’ambito dei rapporti privatistici, rispetto ai quali l’integrazione salariale non può operare quale strumento di socializzazione del rischio contrattuale d’impresa. La condotta successiva della società, che aveva intrapreso iniziative negoziali e amministrative quali il sollecito all’appaltatore e l’istanza di pagamento diretto ex art. 119, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, conferma la natura contrattuale della vicenda.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 3, 27 e 41 Cost., il motivo è stato ritenuto privo di autonomo rilievo, risolvendosi nella riproposizione delle censure già disattese, senza specifici profili di rilevanza costituzionale né questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata. Il ricorso è stato conseguentemente respinto nel merito, con compensazione delle spese di giudizio per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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