Emersione lavoro irregolare, prova presenza in Italia e dichiarazione non veritiera (TAR Emilia-Romagna n. 483 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020, ove l’amministrazione accerti che la documentazione prodotta a comprova della presenza dello straniero in Italia in data anteriore all’8 marzo 2020 sia stata disconosciuta dall’ente che avrebbe dovuto rilasciarla, il provvedimento di rigetto dell’istanza è legittimo, non residuando margini di ulteriore partecipazione procedimentale. La dichiarazione non veritiera integra violazione dell’obbligo di dichiarazioni veritiere. La documentazione idonea alla prova della presenza in Italia deve provenire da enti rientranti nel novero dei Centri di accoglienza autorizzati ovvero qualificabili come organismi pubblici. L’inosservanza del termine di conclusione del procedimento non incide sulla legittimità dell’atto tardivamente adottato, ma può assumere rilievo solo sul piano risarcitorio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Reggio Emilia ha rigettato, in data 9 marzo 2023, l’istanza di emersione dal lavoro irregolare domestico presentata in suo favore il 16 luglio 2020 ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. L’amministrazione ha motivato il diniego rilevando che la prova della presenza in Italia in data antecedente all’8 marzo 2020 non risultava idonea.
L’interessato ha dedotto l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e falso supposto in fatto, sostenendo che la documentazione prodotta — contratto di telefonia mobile, attestazione parrocchiale e cartella Caritas — fosse sufficiente a dimostrare il requisito richiesto, e che il procedimento si fosse concluso oltre il termine di 180 giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rigettato l’eccezione di tardività del ricorso. La questione rileva perché il provvedimento di rigetto era stato notificato al datore di lavoro quale istante del procedimento, mentre parte ricorrente è il lavoratore: ai fini impugnatori conta dunque l’effettiva conoscenza dell’interessato, e non quella del datore.
Nel merito, il Tribunale ha ricostruito l’istruttoria procedimentale. Con preavviso di rigetto del 1° marzo 2023 l’amministrazione aveva contestato l’inidoneità della prova di presenza, attivando il contraddittorio con l’art. 10-bis legge n. 241 del 1990. Il provvedimento finale ha quindi contestato la violazione dell’obbligo di presentare dichiarazioni veritiere, poiché la prova prodotta risultava disconosciuta dall’ente che avrebbe dovuto trasmetterla.
La Corte ha valorato il riscontro della compagnia telefonica: il contratto di telefonia mobile indicato dal ricorrente è stato registrato solo nel febbraio 2023, a fronte di una presenza asserita prima dell’8 marzo 2020. Tale dato ha confermato la non veridicità della dichiarazione resa, con conseguente legittimità del rigetto.
Quanto alla documentazione ulteriore, il Tribunale ha richiamato la circolare del Ministero dell’Interno del 30 maggio 2020 e l’orientamento per cui la Parrocchia non risulta compresa nel novero dei Centri di accoglienza autorizzati, difettando la prova dell’autorizzazione ovvero della natura di organismo pubblico. Per la Caritas, pur riconosciuta erogante di servizi di carattere latamente pubblico, l’attestazione prodotta è apparsa risalente e limitata nel tempo, riferita al 2018 e non idonea a comprovare in modo oggettivo la presenza in Italia in epoca utile.
Il Tribunale ha infine respinto la censura sulla durata del procedimento: l’inosservanza del termine finale non costituisce vizio di legittimità dell’atto tardivamente adottato, rilevando semmai quale presupposto di una eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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