Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta del docente (TAR Toscana n. 1355 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro rimasta ineseguita, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. Accertata la notifica del titolo ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia del debitore pubblico giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. La perdurante inottemperanza impone la nomina del commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali.

Notificato il titolo ai fini esecutivi e attestatone il passaggio in giudicato, la ricorrente deduce la mancata esecuzione e chiede che al Ministero sia ordinato di ottemperare mediante accreditamento degli importi, con condanna alla penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è stata notificata all’Amministrazione in data 6 maggio 2024 e risulta frattanto passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla cancelleria del giudice del lavoro.

È altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione: la notifica del ricorso per ottemperanza è successiva alla scadenza del termine decorrente dalla notifica del titolo.

Sul piano sostanziale, dagli atti non risulta che il Ministero abbia dato esecuzione al giudicato. L’inerzia dell’Amministrazione debitrice consolida l’obbligo di provvedere: il Collegio ordina pertanto l’integrale esecuzione della sentenza, con accreditamento degli importi tramite la carta del docente entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, oltre interessi legali.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese del giudizio, distratte a favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate considerando il carattere seriale e la non elevata complessità della causa, in relazione ai numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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