Carta docente accreditata anche in ottemperanza al giudicato formatosi (TAR Toscana n. 1354 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla spettanza della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 impone all’Amministrazione l’obbligo di integrale esecuzione. Accertato l’inadempimento e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. La serialità e la non elevata complessità della controversia incidono sulla liquidazione delle spese.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 140/2024 del Tribunale di Siena, resa in funzione di giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione dell’importo nominale di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali.

La sentenza, notificata all’Amministrazione e divenuta definitiva, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente chiede quindi che al Ministero sia ordinato di ottemperare mediante accreditamento degli importi e che sia applicata la penalità di mora. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Accerta che la ricorrente ha notificato al Ministero, ai fini esecutivi, la sentenza n. 140/2024 e che questa è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena.

È altresì osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, risultando la notifica del ricorso per ottemperanza successiva a tale scadenza. Da ciò il giudice desume la piena ammissibilità della domanda.

Sul merito, dagli atti di causa non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il Ministero, pertanto, è tenuto a dare esecuzione al giudicato, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 500,00 annui per ciascuna delle annualità riconosciute, oltre interessi legali, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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