Ottemperanza a sentenza di stabilizzazione: detrazione dell’aliunde perceptum (TAR Lazio n. 13432 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce il diritto alla retrodatazione degli effetti di un’inquadramento, il giudice amministrativo accoglie il ricorso qualora l’Amministrazione stessa non abbia provveduto a dare integrale esecuzione al dictum giudiziale, ancorché abbia avviato un’interlocuzione con l’ente previdenziale. Il danno da ritardata immissione in ruolo va risarcito detraendo dall’importo complessivo il c.d. aliunde perceptum, vale a dire le somme che il lavoratore ha comunque percepito per altre attività svolte nel periodo di attesa, ivi inclusi i compensi per incarichi extraistituzionali svolti, anche previa autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, atteso che in forza del principio della compensatio lucri cum damno occorre tenere conto dei soli redditi conseguiti attraverso l’impiego della medesima capacità e attività lavorativa.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro, che aveva confermato il diritto alla stabilizzazione nei ruoli del Ministero con decorrenza retroattiva. Tale pronuncia, passata in giudicato, non era stata integralmente eseguita dall’Amministrazione, la quale non aveva ancora provveduto all’attribuzione degli effetti retributivi, contributivi e previdenziali conseguenti alla retrodatazione. L’Amministrazione resistente si è costituita, eccependo che il riconoscimento delle somme non potesse prescindere dall’applicazione del principio della compensazione con l’aliunde perceptum, includendo in tale categoria anche i compensi per incarichi extraistituzionali svolti dai ricorrenti nel periodo di riferimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del giudizio di ottemperanza, avendo i ricorrenti documentato il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine dilatorio per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Nel merito, il Collegio ha rilevato come l’Amministrazione resistente avesse essa stessa attestato la mancata esecuzione della pronuncia, avviando un’interlocuzione con l’INPS rimasta senza esito. Tanto ha indotto il Tribunale a ritenere integrati i presupposti del diritto al risarcimento, ravvisando l’elemento soggettivo della colpa nella tardiva attuazione del procedimento esecutivo.
Quanto alla quantificazione del danno, la sentenza richiama il principio secondo cui il danno da ritardata immissione in ruolo va risarcito detraendo dall’importo complessivo il c.d. aliunde perceptum, ossia le somme percepite dal lavoratore per altre attività svolte nel periodo di attesa, la cui quantificazione spetta al giudice anche acquisendo d’ufficio la documentazione fiscale. Il Collegio ha poi precisato che la detrazione deve essere estesa anche ai compensi percepiti per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche se autorizzati, in quanto trattasi di utilità derivanti dal liberarsi di energie lavorative che avrebbero potuto essere impiegate nell’interesse dell’Amministrazione.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di conformarsi alla sentenza entro il termine di 120 giorni, dettando criteri specifici per il calcolo delle somme dovute e disponendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, si sarebbe provveduto alla nomina di un commissario ad acta. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in complessivi euro 1.500,00 per ciascuno dei ricorrenti, oltre IVA e CPA.
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Nota della Redazione
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