Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 1586 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Accertata la persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato assegnando un termine e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il diritto del docente alla Carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 costituisce un obbligo di prestazione gravante sull’amministrazione, la cui mancata esecuzione legittima l’intervento sostitutivo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1350/2024, il riconoscimento del diritto a percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 5.12.2024, era passata in giudicato come attestato dalla cancelleria in data 11.04.2025.
Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni senza che l’amministrazione avesse dato esecuzione, il docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la condanna all’adempimento, gli interessi e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti emerge che la sentenza ottemperanda è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale e che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale rileva che non risulta dagli atti alcuna esecuzione del giudicato da parte del Ministero. L’inerzia dell’amministrazione integra il presupposto per l’ordine di esecuzione, che il giudice amministrativo emette nei termini di cui all’art. 114 cod. proc. amm..
Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, provvedendo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, a corrispondere quanto liquidato in favore del ricorrente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. La decisione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.