Payback dispositivi medici: declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sugli atti regionali di ripiano (TAR Lazio n. 12038 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui le Regioni e gli enti del Servizio sanitario regionale individuano i fornitori di dispositivi medici soggetti al ripiano e le relative quote debitorie costituiscono attività vincolata, di natura tecnico-contabile e matematico-ricognitiva, priva di margini di discrezionalità. La situazione giuridica del fornitore che contesta il proprio debito non è intermediata dal potere amministrativo ma discende direttamente dalla legge e dagli atti statali di determinazione del tetto di spesa e di certificazione dello scostamento. Ne consegue che la relativa controversia attiene a un diritto soggettivo di contenuto patrimoniale e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendo essere declinata quella del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici a strutture del Servizio sanitario nazionale, impugnava davanti al TAR gli atti con cui la Regione Emilia-Romagna e diverse aziende sanitarie locali e ospedaliere avevano individuato le aziende fornitrici soggette al payback per gli anni 2015-2018 e le relative quote di ripiano, nonché, in via presupposta, i decreti ministeriali che avevano certificato il superamento del tetto di spesa. Il ricorso traeva origine dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ed era stato proposto sia contro gli atti regionali, sia, per mero tuziorismo, contro gli atti statali già impugnati in un separato giudizio, definito “portante”, pendente dinanzi allo stesso TAR.
L’amministrazione statale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento ai provvedimenti regionali e subregionali di liquidazione degli importi dovuti. La ricorrente chiedeva in limine la riunione con il giudizio concernente gli atti statali, definito “portante”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il giudizio parallelo sugli atti statali era stato definito con sentenza del medesimo TAR che aveva respinto il ricorso. Tale circostanza rendeva impercorribile la riunione richiesta e limitava il perimetro del presente giudizio ai soli atti regionali e subregionali, essendo l’impugnazione degli atti statali già proposta e respinta nell’altro giudizio.
Quanto all’eccezione di difetto di giurisdizione, il TAR l’ha ritenuta fondata, conformandosi al proprio consolidato indirizzo in materia di payback sui dispositivi medici. Il sistema normativo riserva allo Stato la competenza esclusiva a determinare i tetti di spesa e a certificarne lo scostamento tramite decreti ministeriali. Gli enti del Servizio sanitario regionale e le Regioni intervengono solo in una fase successiva, con compiti esecutivi: le strutture sanitarie effettuano la ricognizione delle fatture e certificano il fatturato delle singole imprese, mentre le Regioni verificano la coerenza dei dati, compilano l’elenco dei fornitori soggetti al ripiano e richiedono i relativi pagamenti.
Questa attività decentrata è interamente vincolata e priva di discrezionalità, anche tecnica, configurandosi come un mero accertamento matematico-contabile. L’atto regionale, al di là del nomen iuris, non è espressione di un potere autoritativo, sicché il rapporto con il privato si instaura su un piano paritetico: l’importo dovuto dalla società costituisce una vera e propria obbligazione, calcolata applicando matematicamente una percentuale fissata ex lege al fatturato determinato secondo le modalità di legge e del decreto ministeriale.
La situazione giuridica vantata dall’azienda fornitrice — a non pagare o a pagare una somma minore — deriva direttamente dalla norma e dagli atti statali attuativi, non essendo intermediata dal potere amministrativo. In applicazione del criterio del petitum sostanziale, la tutela spetta al giudice ordinario. Il Collegio ha infine respinto la richiesta di riunione con i quattro giudizi analoghi relativi ad altre Regioni, trattandosi di impugnative di atti di enti territoriali diversi, per le quali l’eventuale trasposizione davanti a giudici ordinari territorialmente competenti renderebbe la riunione un ostacolo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con compensazione delle spese.
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