Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1205 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanni la pubblica amministrazione a un facere costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è esperibile al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risulti l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996 dopo la notificazione del titolo. Esso è fondato quando l’amministrazione intimata non fornisca alcun elemento volto a dimostrare l’avvenuto adempimento, con conseguente ordine di esecuzione nel termine assegnato e nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito della somma di complessivi euro 1.500,00, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.

Il titolo non era stato impugnato ed era stato notificato al Ministero in copia informatica asseverata. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il docente ha introdotto davanti al TAR Veneto il giudizio di ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine e la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Ha rilevato che il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda è attestato dalla dichiarazione rilasciata a tale scopo dal competente ufficio, e che la sentenza è stata notificata al Ministero con il conseguente decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.

Quanto all’ammissibilità, il Collegio ha affermato che nessun dubbio sussiste sull’appartenenza di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’azione è infatti prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato perché l’amministrazione intimata, pur ritualmente notiziata della pendenza del ricorso, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, e in particolare di procedere all’accredito sulla carta docente della somma indicata, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin da ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega e subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese del giudizio sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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