Revoca del nulla osta al lavoro è vincolata e non è autotutela (TAR Lazio n. 450 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, per il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, costituisce un provvedimento di natura vincolata. Essa non presuppone né sopravvenienze né valutazioni di rispondenza all’interesse pubblico, ma la sola emersione degli elementi impeditivi. Ne consegue che alla stessa non si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 in materia di revoca e di annullamento d’ufficio, non essendo richieste ragioni di interesse pubblico né alcuna comparazione tra gli interessi del destinatario e dei controinteressati.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Frosinone il nulla osta necessario all’assunzione di un lavoratore extracomunitario, rilasciato nell’ambito della procedura semplificata prevista dall’art. 42 del d.l. n. 73/2022. Successivamente al rilascio, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca, ravvisando carenze nella documentazione prodotta a corredo dell’istanza, e adottava il provvedimento di revoca dello SUI di Frosinone in data 24.02.2025.

Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e la mancata considerazione degli elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 128 del 21 maggio 2025; la causa è stata poi trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha disposto lo stralcio dal fascicolo della documentazione depositata il 14 aprile 2026, in quanto prodotta successivamente alla scadenza del termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., con conseguente impossibilità di tenerne conto ai fini della decisione.

Nel merito, il Tribunale ha ricostruito la fattispecie dell’art. 42 del d.l. n. 73/2022, che consente il rilascio del nulla osta anche in assenza di informazioni sugli elementi ostativi, proprio per semplificare l’iter di assunzione dei lavoratori extra UE. La norma prevede però che, al sopravvenuto accertamento di tali elementi, consegua la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.

Da qui la qualificazione del provvedimento come ipotesi peculiare di revoca vincolata, estranea al paradigma generale dell’art. 21-quinquies poiché non presuppone sopravvenienze né valutazioni di interesse pubblico. Parimenti, essa non rientra nello schema dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies, non essendo richieste né le ragioni di interesse pubblico né la comparazione degli interessi.

Il Collegio ha poi verificato i rilievi documentali contenuti nella comunicazione di avvio del procedimento: passaporto illeggibile, idoneità alloggiativa priva di firma, timbro e riferita ad alloggio diverso, DURC mancante, asseverazione incompleta, autocertificazione previdenziale e fiscale assente, proposta di contratto e verifica presso il centro per l’impiego mancanti. Il ricorrente non ha dimostrato di aver superato tali carenze: agli atti risulta solo la ricevuta di una PEC, senza prova del suo contenuto.

La censura ex art. 5 del d.lgs. n. 286/1998 è stata respinta perché riferita a norma non applicabile alla fattispecie della revoca del nulla osta e, comunque, formulata in modo indeterminato. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 500,00 oltre accessori, trattandosi di ricorso seriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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