Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Veneto n. 1206 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’amministrazione non si sia conformata alle statuizioni che impongono un facere. Il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e nomina, sin d’ora, il Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La mancata costituzione dell’amministrazione e la prova dell’adempimento gravano sull’amministrazione stessa, che non può invocare alcuna esimente se non dimostra di aver provveduto.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con sentenza del 14 maggio 2024, aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in favore di una docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito di complessivi euro 1.000,00, da spendersi nel termine di ventiquattro mesi, oltre alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in copia informatica con asseverazione di conformità il 20 maggio 2024 presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, e rimasta la pronuncia ineseguita, la docente ha introdotto il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’assegnazione della carta con le relative funzionalità e la nomina del Commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha in primo luogo verificato i presupposti dell’azione. L’ammissibilità è stata affermata sulla base dell’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia da ottemperare, attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio il 10 settembre 2025, e dell’avvenuta notifica della sentenza al Ministero con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.

Il Collegio ha poi escluso ogni dubbio sull’appartenenza della sentenza del giudice ordinario al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza. L’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è finalizzato proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’amministrazione intimata, pur ritualmente notiziata, non si è costituita e non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. L’obbligo di conformazione resta quindi integralmente ineseguito.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di procedere all’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 1.000,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

È stato inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e di subdelega, perché provveda, dietro istanza della parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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