Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro su carta docente (TAR Veneto n. 368 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo idoneo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato. L’azione è ammissibile quando sia attestato il passaggio in giudicato del provvedimento e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non abbia fornito prova dell’adempimento, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del giudicato entro un termine e nomina, per il caso di perdurante inottemperanza, il commissario ad acta. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 3.500,00, oltre rifusione delle spese di lite. La pronuncia non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato.
La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero e, decorso il termine dilatorio, l’Amministrazione non aveva ottemperato. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio, e la sentenza è stata notificata al Ministero con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Quanto alla natura del titolo, il Tribunale ha ribadito che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli le cui statuizioni ineseguite possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è dettata proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Nel merito il ricorso è fondato. L’Amministrazione intimata, non costituitasi, non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato. Di qui l’ordine di dare attuazione alla sentenza, in particolare mediante l’accredito sul portafoglio “carta docente” della somma di euro 3.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
Il Tribunale ha fissato per l’adempimento il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e ha nominato sin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta individuato nel Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega e subdelega. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.