Difetto di giurisdizione sulle graduatorie provinciali per l’assunzione dei docenti (TAR Trentino-Alto Adige n. 15 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie aventi ad oggetto l’inserimento del personale docente nelle graduatorie per il reclutamento nella scuola pubblica, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale. Se la domanda è diretta all’annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo e solo quale effetto della sua rimozione all’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in graduatoria, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. Se invece l’istanza mira specificamente all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, quale diritto scaturente direttamente dalla normazione primaria, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. La procedura di formazione delle graduatorie provinciali non è qualificabile come concorsuale quando sia finalizzata all’inserimento di quanti possiedono determinati requisiti e al conferimento di posti, se e in quanto disponibili, senza valutazione comparativa né provvedimento di nomina.
Il Fatto
La ricorrente, insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento, ha partecipato alla procedura per la costituzione delle graduatorie per titoli per l’assunzione a tempo determinato nel triennio scolastico 2025/2028, approvata con deliberazione della Giunta provinciale 13.12.2024, n. 2040. La ricorrente deduceva di aver assunto quale base di calcolo il punteggio della precedente graduatoria, pari a 194,10 punti, aggiungendovi i nuovi titoli di servizio.
Con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie la ricorrente si avvedeva dell’attribuzione di un punteggio complessivo per titoli di servizio di 206 punti, inferiore di 4 rispetto a quello ritenuto spettante, con collocamento all’ottavo posto. Presentava reclamo, respinto di fatto con l’approvazione delle graduatorie definitive delibera 25.07.2025, n. 1072, che non recava risposta individuale al reclamo. Ha quindi proposto ricorso al TAR, deducendo difetto di motivazione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. All’udienza il Presidente ha prospettato alle parti il possibile difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l’assunzione al lavoro, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Il comma 4 riserva al giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali e quelle relative agli atti di macro-organizzazione.
Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite — da ultimo Cass., Sez. Un., 17.12.2025, n. 32961, nonché Cass., Sez. Un., 26.06.2019, n. 17123 e Cass., Sez. Un., 20.07.2022, n. 22693 — il Tribunale ricorda che nel lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario è la regola e quella del giudice amministrativo l’eccezione. Il riparto dipende dal petitum sostanziale: spetta al giudice amministrativo la domanda di annullamento dell’atto generale da cui dipende l’inserimento; spetta al giudice ordinario l’azione diretta all’accertamento del diritto del singolo, eventualmente previa disapplicazione dell’atto presupposto.
La Corte di Cassazione ha escluso la natura concorsuale delle procedure di formazione delle graduatorie provinciali e di istituto, che non presuppongono bando valutativo, commissione di concorso né nomina finale, alimentandosi direttamente dalla normazione primaria e regolamentare e dall’attribuzione automatica dei punteggi in applicazione di tabelle. La discrezionalità amministrativa residua soltanto nella fissazione delle regole generali per la formazione delle graduatorie, non nella loro applicazione al singolo.
Nel caso concreto il Collegio rileva che non sono impugnate le regole di formazione della graduatoria e che l’attribuzione dei punteggi è puntualmente disciplinata dal bando, attuativo dell’art. 25-bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e del d.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. La procedura è estranea a ogni valutazione comparativa e non si conclude con alcuna nomina, mirando solo alla costituzione di graduatorie di cui si gioveranno in futuro il coordinatore pedagogico o il dirigente scolastico per la copertura di posti vacanti o per assenze temporanee.
Il Tribunale dichiara pertanto il proprio difetto di giurisdizione, devolvendo la controversia al giudice ordinario presso il quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sino a tempi recenti.
Nota della Redazione
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