Diniego di cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica: sufficiente la motivazione per relationem all’informativa dei servizi (TAR Lazio n. 11871 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, fondato su motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, è atto di alta amministrazione caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei fatti acquisiti al procedimento. Il provvedimento risulta sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’Amministrazione, non essendo necessario esplicitare il contenuto delle informative riservate degli organi di sicurezza: il richiamo per relationem a tali atti integra un’adeguata motivazione del diniego, ferma restando l’ostensione in giudizio, su disposizione del giudice, con le cautele previste per i documenti classificati. Per giustificare il rifiuto della naturalizzazione è sufficiente una situazione di dubbio sulla compatibilità del richiedente con la sicurezza nazionale, essendo consentita una prognosi di tipo probabilistico, che non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio ma un attendibile grado di verosimiglianza del pericolo.
Il Fatto
Un cittadino turco, residente legalmente in Italia da oltre dieci anni, presentava istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno rigettava la domanda, richiamando gli esiti dell’attività informativa esperita, dalla quale erano emersi elementi che non consentivano di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, senza esplicitare il contenuto di tali risultanze per esigenze di riservatezza e di tutela delle fonti. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo difetto di motivazione, violazione di legge, eccesso di potere, carenze istruttorie e sviamento di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente inquadrato la concessione della cittadinanza come provvedimento di alta amministrazione, connotato da un ampio potere valutativo in ordine all’inserimento dell’istante nella comunità nazionale. La verifica demandata all’Amministrazione non si esaurisce nell’accertamento di fatti penalmente rilevanti, ma si estende all’area della prevenzione, potendo assumere rilievo situazioni di pericolo solo potenziale, in ragione della capacità giuridica speciale connessa all’acquisto dello status civitatis, che include l’esercizio dei diritti politici.
Con riguardo al vizio motivazionale, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento per cui il richiamo agli elementi sfavorevoli dell’informativa dei servizi di informazione e sicurezza costituisce motivazione per relationem idonea a sorreggere il diniego di naturalizzazione. L’Amministrazione non è tenuta a riportare analiticamente le notizie coperte da classifica di riservatezza, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni ostative senza disvelare le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità. L’esercizio dei diritti di difesa resta garantito dall’ostensione degli atti in giudizio, disposta dall’Autorità giudicante con le cautele necessarie a tutela delle fonti e dell’attività di intelligence.
Quanto al merito della valutazione, il Tribunale ha escluso che la mancanza di condanne penali del richiedente possa infirmare la legittimità del diniego. La delicatezza degli interessi coinvolti giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione: il ragionamento seguito dall’Amministrazione è di tipo induttivo-probabilistico, basato su una prognosi assistita da attendibile verosimiglianza, essendo sufficiente, per negare la cittadinanza, una situazione di dubbio. L’affidabilità dei dati raccolti non può essere ragionevolmente messa in discussione, provenendo da organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato. Il Collegio ha infine valorizzato la circostanza che la naturalizzazione comporterebbe la non suscettibilità ad espulsione del soggetto controindicato, profilo che concorre a rinforzare le valutazioni dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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