Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Campania n. 1947 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., la sopravvenuta e completa ostensione documentale nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. La circostanza che la pretesa sia stata soddisfatta solo in pendenza di giudizio e dopo la precedente inerzia dell’amministrazione o del gestore resistente non impedisce al giudice di valutare l’esito del rapporto processuale nella prospettiva della soccombenza virtuale. La regolazione delle spese resta però rimessa alla valutazione discrezionale del Collegio, che può disporne l’integrale compensazione, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile ricadente in un’area interessata da lavori di sostituzione di condotte fognarie, ha presentato al gestore resistente un’istanza di accesso agli atti per ottenere copia del progetto originario, dell’eventuale variante e, in particolare, della documentazione relativa alla rimozione, bonifica e smaltimento di vecchie tubature in amianto rinvenute nel corso degli scavi, oltre agli atti dell’intervento di spurgo.
A fronte del silenzio serbato dal gestore, la ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio, l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione dei documenti. Solo dopo l’attivazione del giudizio il resistente ha riscontrato l’istanza, dapprima in modo parziale e poi in modo più completo, con ulteriori trasmissioni documentali. La causa è stata rinviata più volte per consentire nuove ricerche, fino al completo soddisfacimento della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, la ricorrente ha dato atto della completa ostensione documentale e della conseguente ipotesi di cessazione della materia del contendere, come peraltro riconosciuto anche dal gestore resistente. Sul punto non residuano contestazioni tra le parti circa l’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
Alla stregua di tali rappresentazioni e della documentazione versata in atti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa della ricorrente in corso di causa.
Quanto alla regolazione delle spese, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge — anche in considerazione dell’esito del giudizio di accesso e delle peculiarità fattuali — per disporre l’integrale compensazione tra le parti, fatto salvo il rimborso del contributo unificato, ove versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
A sostegno di tale soluzione il Tribunale ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6550 del 2024, secondo cui la statuizione sul contributo unificato non richiede una formale pronuncia di condanna, trattandosi di obbligazione ex lege prevista dall’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115 del 2002. Il Collegio ha inoltre ricordato, richiamando il Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4821 del 2023, che la soccombenza rilevante ai fini predetti si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.
Ne è derivata la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con spese compensate e rimborso del contributo unificato secondo le modalità indicate nel dispositivo.
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Nota della Redazione
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