Ottemperanza per decreto ingiuntivo esecutivo contro Roma Capitale (TAR Lazio n. 13026 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando, decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conv. in legge n. 30/1997, l’amministrazione non abbia dato prova di aver eseguito il giudicato nascente da un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo. L’obbligo di adempiere è integrale e il giudice, accogliendo il ricorso, assegna un termine per l’adempimento, riservando la nomina del commissario ad acta a successiva istanza di parte. La condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece esclusa quando sussistono condizioni ostative, anche in considerazione dell’entità della somma portata dal titolo.
Il Fatto
Un creditore, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di Roma Capitale, non opposto dall’amministrazione e dichiarato esecutivo, vedeva infruttuosamente decorso il termine di legge per il pagamento spontaneo. Acquisita la certezza dell’inadempimento, adiva il giudice amministrativo con ricorso per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’ente il pagamento delle somme dovute, maggiorate degli interessi, e che fosse altresì disposta la condanna al pagamento di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, evidenziando che l’amministrazione aveva l’obbligo di dare integrale esecuzione alla pretesa creditoria risultante dal titolo esecutivo giudiziale. Il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, senza che fosse avvenuto il pagamento, ha reso rituale la proposizione dell’azione di ottemperanza, non risultando alcuna prova, a carico dell’ente, dell’avvenuto adempimento.
La decisione ha pertanto dichiarato l’obbligo di Roma Capitale di ottemperare al giudicato, assegnando un termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Il Collegio ha però riservato ogni decisione sulla nomina del commissario ad acta a una eventuale successiva istanza di parte, qualora l’inadempimento dovesse perdurare.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento della penalità di mora, il Tribunale l’ha rigettata, ritenendo sussistenti, nel caso concreto, le condizioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha rilevato, in particolare, l’esiguità della somma portata dal decreto ingiuntivo quale elemento che rendeva non necessaria la minaccia di una misura coercitiva per sollecitare l’adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, secondo il principio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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