Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e penalità di mora (TAR Calabria n. 200 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il perdurante inadempimento dell’amministrazione dopo il decorso della moratoria di centoventi giorni impone l’accoglimento dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e la fissazione del termine per l’esecuzione. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa quando risulta manifestamente iniqua, perché il contributo non costituisce corrispettivo ma sostegno alla funzione formativa del personale docente. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per analogia con l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 121/2024 del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, e il Ministero era stato condannato all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre alla refusione delle spese di lite.

La sentenza era stata notificata all’amministrazione via posta elettronica certificata il 28 febbraio 2024 ed era passata in giudicato. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza alcuna esecuzione, la ricorrente ha chiesto al TAR l’ottemperanza e la condanna del resistente alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione, e che l’amministrazione non ha dato alcuna esecuzione. Il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione era decorso invano. Sussiste quindi il presupposto dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire integralmente la pronuncia entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, a cura di parte ricorrente. Ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato tra i dirigenti del competente Dipartimento ministeriale, affinché in via sostitutiva compia tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, in caso di ulteriore inottemperanza.

Quanto ai costi dell’attività commissariale, il Collegio li ha posti a carico dell’amministrazione inadempiente. La scelta si fonda sull’applicazione per analogia dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori, ma estensibile alle altre condanne al pagamento di somme, come già affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.

È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. La misura è stata ritenuta manifestamente iniqua. La carta docenti non costituisce un corrispettivo, ma un contributo destinato all’aggiornamento e alla formazione del personale docente: tale funzione non giustifica l’applicazione della somma ulteriore per ogni violazione o ritardo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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