Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta del docente (TAR Sicilia n. 1903 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario che ha condannato l’amministrazione al pagamento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e assegna all’ente debitore un termine per l’adempimento spontaneo. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. Essa decorre dalla notificazione a cura di parte della pronuncia di ottemperanza e non può eccedere il termine assegnato per l’adempimento spontaneo, poiché l’ulteriore inerzia è fronteggiata dall’intervento sostitutivo del commissario ad acta. La penalità è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in sede di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, in data 21/1/2025, aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022. Il giudice ordinario aveva condannato l’amministrazione al pagamento della somma di 1.500 €, mediante emissione di buoni elettronici di spesa di pari valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione e spese di lite.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria. La pronuncia è stata notificata all’amministrazione scolastica debitrice. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio ma non ha dedotto l’avvenuto pagamento né l’intervento di fatti estintivi del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando i propri precedenti sul punto. La sentenza azionata dispone una condanna pecuniaria dell’amministrazione ed è passata in giudicato. Sono state rispettate le formalità e i termini di legge per la notifica della pronuncia all’ente debitore, con conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

L’amministrazione resistente, costituendosi, non ha eccepito l’avvenuto pagamento né altri fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito. Il Tribunale ha pertanto ordinato di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, assegnando all’ente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia per il pagamento degli importi dovuti.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi su istanza di parte e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni, facendo pervenire al Tribunale dettagliata relazione sugli adempimenti.

Quanto alla domanda di fissazione di una somma per ogni violazione o ritardo nell’esecuzione, il Collegio ha applicato l’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, co. 781, lett. a), della legge n. 208/2015, che estende la penalità di mora alle decisioni di condanna di natura pecuniaria. L’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’amministrazione non ha rappresentato ragioni ostative: non ricorre quindi un effetto manifestamente iniquo.

La penalità decorre dalla notificazione a cura di parte della pronuncia di ottemperanza fino all’integrale pagamento, ma non oltre il termine di sessanta giorni assegnato, dovendo poi attivarsi in via sostitutiva il commissario. Il Collegio ha determinato la penalità in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. Le spese di lite, liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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