Commissario ad acta per la Carta docente parzialmente ineseguita (TAR Veneto n. 1008 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la parziale inesecuzione del giudicato che impone all’Amministrazione di costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condanna l’Amministrazione a dare esatta esecuzione nei limiti delle somme ancora dovute, come rettificate in base ai pagamenti parziali documentati. Integrano le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 il passaggio in giudicato del titolo e la sua notificazione all’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine assegnato, la nomina del Commissario ad acta è doverosa; nel caso di affidamento a un dipendente già inserito nella struttura debitrice non si dà luogo a compenso. La cessazione della materia del contendere va dichiarata per le posizioni integralmente soddisfatte.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno ottenuto dal Tribunale di Venezia – Sezione Lavoro la condanna dell’Amministrazione a costituire in loro favore la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici lavorati, con accredito delle somme liquidate. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato all’Amministrazione nel marzo 2023.

Ritenuta l’esecuzione incompleta, gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Nel corso del giudizio il difensore ha dapprima segnalato un gruppo di posizioni ancora insoddisfatte e, in camera di consiglio, ha precisato che quasi tutti i ricorrenti erano stati liquidati, salvo quattro, per i quali residuavano importi parziali o non corrisposti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il perimetro dell’azione. Per i ricorrenti che hanno ricevuto integralmente quanto dovuto dichiara la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse all’esecuzione.

Per le quattro posizioni ancora aperte, verifica la sussistenza delle condizioni di legge. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione; l’inerzia o l’adempimento solo parziale non è contestato. Ricorrono quindi i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Il giudice quantifica i residui tenendo conto delle rettifiche derivanti dai pagamenti parziali dichiarati dal difensore, ricostruendo per ciascuna posizione la differenza tra quanto spettante e quanto già accreditato. Condanna pertanto l’Amministrazione a costituire la Carta nei termini del titolo, con assegnazione delle somme residue entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare ad altro dirigente; l’incarico va eseguito entro ulteriori sessanta giorni. Essendo l’incarico affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.

Quanto alle spese, in ragione del parziale adempimento il Tribunale le compensa per metà e pone la restante quota a carico dell’Amministrazione, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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