Preavviso di rigetto dovuto anche sull’istanza di accertamento di conformità (TAR Calabria n. 189 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis l. n. 241/1990 ha portata generale e si applica anche alle istanze di accertamento di conformità e di condono edilizio. La sua omissione integra un vizio di procedura del diniego, che ne determina l’annullamento quando il privato, oltre a denunciare la lesione delle garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, se introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale. Il vizio incide sull’iter procedimentale e impone l’annullamento dell’atto, salvo riesame dell’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un fabbricato in un Comune calabrese, sanato con concessione in sanatoria del 16 gennaio 2016, n. 417, e poi ampliato senza titolo abilitativo mediante la realizzazione di due stanze per ciascuno degli appartamenti, per uno sviluppo di circa 35 mq al piano terreno e di circa 50 mq ai piani primo e secondo. Con ordinanza del 28 novembre 2019, n. 7906, il Comune ha ingiunto la demolizione dell’opera abusiva: il provvedimento ha resistito all’impugnativa, respinta dal TAR con sentenza del 3 marzo 2020, n. 397, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza del 28 marzo 2023, n. 3136.

Il 31 marzo 2021 la ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Con nota del 4 luglio 2022, n. prot. 4638, l’Ufficio tecnico ha negato la sanatoria per difetto di doppia conformità urbanistica — la zona risultando satura nello strumento vigente al momento dell’istanza — e per insufficienza delle potenzialità edificatorie dell’area, non essendo ammesso dal piano regolatore il trasferimento di volumetria da altro terreno non contiguo. La ricorrente ha impugnato il diniego, deducendo anzitutto l’omesso preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta come assorbente il motivo procedurale. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ribadisce che l’istituto del preavviso di rigetto possiede portata generale e trova applicazione anche rispetto alle istanze di accertamento di conformità e di condono. La sua omissione costituisce vizio di procedura del provvedimento di diniego.

Il Collegio precisa però la condizione di rilevanza del vizio. L’annullamento non consegue automaticamente alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990: occorre che il privato, oltre a denunciare la lesione delle garanzie partecipative, indichi in giudizio gli elementi fattuali o valutativi che, introdotti nel procedimento, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento finale. Il riferimento è al precedente del CGA 3 novembre 2025, n. 846.

Nel caso di specie la condizione è soddisfatta. Dedotto con il primo motivo il vizio procedurale, con gli ulteriori motivi la ricorrente ha introdotto argomenti che, in presenza del contraddittorio endoprocedimentale, il Comune avrebbe potuto considerare: la conformità del fabbricato allo strumento vigente, il possibile trasferimento delle potenzialità edificatorie tra aree urbanisticamente omogenee, la residua volumetria del lotto e il sacrificio sproporzionato rispetto all’interesse pubblico.

La denunciata mancanza del preavviso incide dunque sull’iter procedimentale e, una volta dedotta in giudizio, determina l’annullamento del provvedimento impugnato, salvo riesame da parte dell’amministrazione comunale. Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione; la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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