Astreinte pecuniaria amministrazione: non iniqua se pari agli interessi legali (TAR Campania n. 5141 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella formulazione novellata dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Tale principio opera anche in presenza di condanne pecuniarie dell’amministrazione derivanti da contenzioso seriale, atteso che l’istituto assolve a finalità sanzionatoria e non risarcitoria, e che la previsione legislativa attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e va corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre il termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, agiva per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditarvi l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre interessi legali.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, la ricorrente chiedeva al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e fissazione della penalità di mora. Il Ministero si costituiva opponendosi all’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rilevava la sussistenza di tutti i presupposti per l’accoglimento, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, certificato in atti, e al decorso del termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. L’amministrazione, sul quale gravava il relativo onere, non aveva dimostrato di avere adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo esecutivo giudiziale.
Quanto alla domanda di corresponsione dell’astreinte, il Collegio richiamava la novella legislativa di cui all’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, che ha aggiunto all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. il principio per cui la penalità di mora non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Tale precisazione normativa, già acquisita in via giurisprudenziale da Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, ha indotto il Collegio a rivedere il precedente orientamento che configurava l’iniquità dell’astreinte in relazione alle condanne pecuniarie dell’amministrazione, anche in considerazione delle esigenze di bilancio e della crisi della finanza pubblica.
La quantificazione della penalità è stata pertanto effettuata in misura percentuale rispetto alla somma oggetto di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse, sulla scorta di precedenti quali T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739. La decorrenza iniziale è stata fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, mentre quella finale sino all’effettivo soddisfacimento del credito e comunque non oltre il termine di sessanta giorni assegnato all’amministrazione per adempiere, con onere della parte di attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
Il Collegio ha infine accolto la richiesta di nomina anticipata del commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, stabilendo il compenso forfettario per l’eventuale funzione sostitutoria e condannando l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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