Giudicato di condanna del Comune e nomina del Commissario ad acta (TAR Calabria n. 802 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando il duplicato informatico della sentenza, notificato ex art. 479 c.p.c., non sia stato seguito dall’integrale esecuzione dell’amministrazione nel termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni. La mancata allegazione di ragioni di urgenza preclude la nomina immediata del Commissario ad acta, ma non impedisce che questi sia sin d’ora designato per il caso di persistente inottemperanza. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
La ricorrente ha promosso giudizio per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 536 del 25.3.2024, pubblicata il 27.3.2024, con cui il Giudice di pace di Reggio Calabria aveva condannato il Comune al pagamento in suo favore della somma di euro 676,02, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo. Il titolo era stato notificato al Comune a mezzo pec in data 4.11.2024.
Non essendo intervenuta l’esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ottemperanza. Il Comune, regolarmente evocato, non si è costituito. In camera di consiglio il difensore ha chiesto l’immediata nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei requisiti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il duplicato informatico della sentenza, ex art. 479 c.p.c., è stato notificato al Comune in data 4.11.2024, con conseguente decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 della legge n. 669 del 1996.
La mancata costituzione dell’amministrazione non consente di desumere l’integrale esecuzione del titolo. Ne deriva la fondatezza del ricorso, con ordine al Comune di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza mediante il pagamento delle somme indicate entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione.
Il Collegio ha ritenuto che non fossero allegate ragioni di urgenza legittimanti l’immediata nomina del Commissario ad acta. Ha quindi disposto in prima battuta l’ordine di esecuzione e, solo per il caso di inutile scadenza del termine, ha nominato quale commissario il Questore, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio.
Al commissario è demandato il compimento di tutti gli atti necessari all’integrale adempimento del credito, inclusi l’allocazione delle somme in bilancio e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. È precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese sono liquidate in complessivi euro 250,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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