Sospensione dei lavori PNRR illegittima senza autotutela in conferenza di servizi (TAR Sardegna n. 121 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assenso formatosi all’esito di una conferenza di servizi decisoria, in quanto sostitutivo di ogni atto di assenso necessario, non può essere unilateralmente rimesso in discussione dall’Amministrazione partecipante mediante l’esercizio del potere di vigilanza edilizia, dovendo l’eventuale sopravvenienza essere gestita tramite i meccanismi propri del procedimento (autotutela, revoca o annullamento d’ufficio). La delibera consiliare di “stralcio” di un’opera dalla variante urbanistica, ove caratterizzata da contenuto meramente interlocutorio e sollecitatorio, non è idonea a far venire meno l’efficacia degli atti di assenso già formatisi in sede di conferenza di servizi, né a legittimare l’ordine di sospensione dei lavori ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001. In sede cautelare, deve ritenersi prevalente l’interesse pubblico al celere completamento di un’opera finanziata con fondi PNRR, funzionale al superamento di una procedura di infrazione, rispetto all’interesse comunale alla conservazione dell’assetto urbanistico preesistente, allorché l’opera sia totalmente interrata e non alteri la percezione dell’area.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore del servizio idrico integrato, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Castelsardo aveva disposto l’immediata sospensione dei lavori di realizzazione della stazione di sollevamento reflui “Castelsardo Est”, nell’ambito del più ampio intervento di adeguamento dello schema fognario-depurativo finanziato con fondi PNRR. Il provvedimento comunale, fondato sugli esiti di un sopralluogo tecnico, contestava la realizzazione dell’opera in area destinata a parco urbano e verde attrezzato, assumendo la carenza di una valida variante urbanistica, nonché l’assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di vincolo preordinato all’esproprio.
Avverso tale determinazione la ricorrente deduceva plurimi profili di illegittimità, tra cui la violazione del vincolo conformativo derivante dalla sentenza di annullamento di una precedente ordinanza di sospensione, la violazione della disciplina della conferenza di servizi e il travisamento della funzione della variante urbanistica. Si costituivano il Comune, chiedendo il rigetto dell’istanza, nonché la Regione e il Ministero dell’Ambiente, che ne chiedevano invece l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, osservando come l’Amministrazione comunale, attraverso l’ordinanza impugnata, avesse contestato la conformità urbanistica ed edilizia di lavori già oggetto di un assenso formatosi all’esito di una conferenza di servizi sincrona, alla quale il Comune aveva partecipato, concordando la soluzione progettuale alternativa della realizzazione dell’impianto totalmente interrato sotto la sede stradale.
Il Tribunale ha evidenziato che l’assenso dell’Amministrazione alla collocazione dell’opera sarebbe potuto venir meno soltanto tramite il rispetto dei meccanismi di funzionamento propri della conferenza di servizi, dovendosi eventualmente sollecitare il ricorso all’autotutela. A tal fine, la delibera consiliare n. 21/2024, con cui era stato disposto lo stralcio della stazione di sollevamento dalla variante urbanistica, presentava un contenuto meramente interlocutorio e sollecitatorio, non essendo seguita da un rinnovato accordo tra le parti.
Quanto alle ulteriori ragioni poste a fondamento del provvedimento, il Collegio ne ha demandato l’approfondimento alla fase di merito, rilevando, in particolare, la non pacifica applicabilità della disciplina del t.u. espropri a un’area di proprietà comunale, atteso che il Comune ben potrebbe non essere qualificato come soggetto passivo di una procedura espropriativa, ma piuttosto come soggetto co-interessato alla realizzazione dell’opera pubblica, avendo contribuito fattivamente all’individuazione dell’area e al raggiungimento dell’accordo tecnico.
Da ultimo, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico al celere completamento dei lavori, finanziati con fondi PNRR e funzionali al superamento della procedura di infrazione 2014/2059, considerato che l’assetto dell’area a verde all’esito dei lavori sarebbe rimasto sostanzialmente invariato. L’istanza cautelare è stata, pertanto, accolta, con fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 12-bis d.l. n. 68/2022.
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Nota della Redazione
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