Offerta e scelta del CCNL: l’impegno postumo a integrare le tutele è modifica vietata (TAR Puglia, sez. II, ordinanza n. 180 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’indicazione del contratto collettivo applicabile costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi degli artt. 11 e 41 del d.lgs. n. 36/2023, poiché incide direttamente sul costo del lavoro e sulla sostenibilità dell’offerta stessa. È pertanto inammissibile la modifica postuma dell’offerta con cui il concorrente, dopo l’aggiudicazione, dichiari di voler applicare condizioni contrattuali migliorative rispetto al CCNL prescelto dalla stazione appaltante. Tale impegno integrativo è viziato quando risulti indeterminato, generico e contraddittorio, soprattutto se implica l’applicazione pro quota di due diversi contratti collettivi ai medesimi lavoratori.

Il Fatto

Una società cooperativa, rimasta seconda in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione di una concessione per la gestione di un asilo nido comunale, affidata alla controinteressata. La ricorrente ha dedotto che l’aggiudicataria, in sede di verifica dell’anomalia, aveva indicato nella propria relazione un contratto collettivo diverso da quello prescelto dalla stazione appaltante, dichiarando tuttavia un formale impegno ad applicare le condizioni ritenute migliorative dalla stessa stazione appaltante.

Il Tribunale, dopo la sospensione monocratica degli effetti degli atti, ha esaminato la domanda cautelare nella camera di consiglio del 13 aprile 2026, confermando il provvedimento interinale e disponendo la sospensione degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris con riguardo alle doglianze formulate dalla ricorrente. In primo luogo, l’impegno dichiarato dall’aggiudicataria di applicare le condizioni migliorative del CCNL indicato dalla stazione appaltante è stato considerato indeterminato e contraddittorio: da un lato, non individuava gli istituti da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto; dall’altro, presupponeva la scelta di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato, senza che emergessero elementi concreti di equivalenza delle tutele.

In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che l’impegno prospettava una soluzione di dubbia percorribilità, implicando l’applicazione ai medesimi lavoratori, pro quota, di due diversi CCNL. Tale soluzione, oltre a essere contraddittoria rispetto alla dichiarazione di equivalenza, non risultava compatibile con il quadro normativo di riferimento.

La Corte ha poi sottolineato che l’individuazione del contratto collettivo attiene a un elemento essenziale dell’offerta, trattandosi di indicazione necessaria ai sensi degli artt. 11 e 41 del d.lgs. n. 36/2023. L’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta, rilevando quale parametro per verificarne correttezza e sostenibilità sia in sede di valutazione che nel sub-procedimento di anomalia.

Infine, il successivo impegno integrativo, espresso dopo la sentenza del Tribunale e l’esplicita richiesta della stazione appaltante, è stato qualificato come inammissibile modifica postuma dell’offerta. L’impegno ad ampliare le tutele in un momento successivo alla presentazione dell’offerta, sebbene finalizzato a garantire le stesse condizioni del CCNL prescelto dalla stazione appaltante, è stato ritenuto lesivo della par condicio tra i concorrenti e della certezza del contenuto delle offerte.

Accertata la sussistenza del danno grave ed irreparabile, il Tribunale ha confermato il provvedimento cautelare monocratico e disposto la sospensione degli atti impugnati, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 22.06.2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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