Custodia delle armi e giudizio di inaffidabilità: legittimo il divieto prefettizio (TAR Piemonte n. 1552 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e presuppone un giudizio prognostico di inaffidabilità del detentore. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare l’attitudine ad abusare delle armi, senza che occorra dimostrare un abuso già avvenuto. Ai fini del giudizio prognostico rilevano anche l’inosservanza del dovere di custodia diligente ex art. 20, comma 1, legge n. 110/1975 e la pendenza di un procedimento penale per reato di grave disvalore sociale, pur estraneo all’uso delle armi. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta illogicità e irragionevolezza della scelta di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto della Provincia di Torino gli aveva vietato la detenzione di qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, disponendo il sequestro amministrativo delle armi in suo possesso, con facoltà di alienazione entro centocinquanta giorni dalla notifica, pena la confisca ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 152/1975. Il provvedimento si fondava su due ordini di circostanze: le modalità di custodia delle armi, tutte riposte in armadi privi di chiusura di sicurezza e con caricatore inserito e rifornito, e la pendenza di un procedimento penale a carico dell’interessato per un reato di natura finanziaria.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 39 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione. Sosteneva che l’agitazione manifestata da un familiare durante la perquisizione non potesse fondare una prognosi di pericolosità e che la custodia delle armi da difesa personale in armadi aperti con caricatore inserito fosse consentita, non abitando nell’immobile minori o terzi. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento negli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931, distinguendo i casi di potere vincolato da quelli di potere discrezionale. L’art. 39 T.U.L.P.S. attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi a chi sia ritenuto capace di abusarne. Il presupposto del provvedimento non è una condanna né un abuso già verificatosi, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità.
La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 3879 del 2016 e Cons. Stato, Sez. III, n. 715 del 2020, per affermare che la valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza è improntata alla massima cautela e al massimo rigore e si fonda sul prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto, anche non penalmente rilevanti. Nel nostro ordinamento non è configurabile una posizione di diritto soggettivo alla detenzione e al porto di armi, trattandosi di situazioni eccezionali rispetto al generale divieto.
Quanto alla custodia, l’art. 20, comma 1, legge n. 110/1975 impone di assicurarla con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica. Il Collegio osserva che le armi erano custodite in armadi privi di chiusura di sicurezza e con caricatore rifornito e inserito, modalità non improntate a quella diligenza che impone misure idonee a impedire che l’arma diventi un pericolo per terzi e familiari.
Quanto alla pendenza del procedimento penale, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui anche episodi di modesto rilievo criminale possono giustificare provvedimenti interdittivi, quando ingenerino il sospetto che il detentore possa abusare delle armi per difetto di pieno autocontrollo (TAR Piemonte, Sez. I, n. 778 del 2011). La circostanza che il reato contestato non inerisca all’uso delle armi è irrilevante, data la natura preventiva del provvedimento.
Il Collegio esclude infine il difetto di istruttoria per mancata considerazione delle osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241/1990: l’Amministrazione le ha valutate e ne ha motivato l’insufficienza. La scelta di merito, non manifestamente illogica, non è sindacabile. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità dei fatti.
Nota della Redazione
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