Valutazione numerica e contraddittorietà negli esami di abilitazione forense (TAR Abruzzo n. 210 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione espressa con punteggio numerico dalla commissione d’esame è di per sé sufficiente a motivare il giudizio, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto. Non sussiste contraddittorietà dell’azione amministrativa per il solo fatto che taluni elaborati presentino elementi comuni con compiti giudicati positivamente, atteso che i compiti si differenziano per capacità espositiva e argomentativa.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato alla sessione 2025 dell’esame di abilitazione alla professione forense, impugnava il verbale della Commissione Centrale che aveva approvato i criteri di correzione degli elaborati scritti, nonché il verbale della seduta della II Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Cagliari che, in sede di correzione dell’elaborato di diritto penale, gli aveva attribuito un punteggio di dodici punti su trenta, preclusivo per l’accesso alla prova orale. Il candidato sosteneva la contraddittorietà dell’azione amministrativa, evidenziando come alcuni elementi del suo compito fossero comuni ad altri elaborati giudicati positivamente, e lamentava l’assenza di motivazione del verbale, limitatosi all’attribuzione del voto numerico. Chiedeva pertanto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati e dell’elenco degli ammessi alla prova orale nella parte in cui il suo nome non risultava.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in sede di sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso. Con riferimento alla dedotta contraddittorietà dell’azione amministrativa, ha rilevato che la circostanza che alcuni elementi risultino comuni con compiti giudicati positivamente non rende tutti i compiti meritevoli dello stesso giudizio, poiché gli elaborati si differenziano per capacità espositiva e argomentativa.
Quanto alla seconda doglianza, concernente l’assenza di motivazione espressa nel verbale, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 1786/2025, avallata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 175 del 2011, secondo cui la valutazione espressa con punteggio numerico è considerata sufficiente dalla costante giurisprudenza del giudice amministrativo. Il voto numerico, infatti, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, contenendo ex se la motivazione, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto.
In conformità a quanto già deciso in sede cautelare in un caso analogo con ordinanza dello stesso Tribunale del 2025, il Collegio ha ritenuto pienamente sufficiente il voto espresso dalla commissione con punteggio numerico, respingendo la proposta domanda cautelare e compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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