Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2316 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 dalla notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione è tenuta all’adempimento nel termine fissato dal giudice. Ove sia spirato il termine per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’obbligazione conserva natura fungibile e va corrisposto il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, non potendo l’amministrazione giovarsi della propria inerzia. La mancata prova dell’adempimento giustifica la nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per aggiornamento e formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e chiede la condanna al pagamento, oltre accessori, con nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione intimata si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Sul piano processuale, il TAR verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Accerta inoltre che la sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente e che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Precisa che, ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio in forma specifica, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo: l’obbligazione pecuniaria è fungibile e il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile alla ricorrente, ma a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
Il Collegio nomina sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente in materia di ordinamenti scolastici, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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