Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Calabria n. 289 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ex art. 112 e ss. c.p.a., è lo strumento con cui il creditore di un’obbligazione di matrice lavoristica accertata con sentenza passata in giudicato ne ottiene l’esecuzione da parte della pubblica amministrazione rimasta inadempiente. Accertata la mancata esecuzione del titolo e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna all’amministrazione il termine per adempiere e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 ha destinazione vincolata e la condanna al pagamento dell’importo è suscettibile di esecuzione coattiva.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per le annualità indicate, condannando il Ministero a mettere a sua disposizione l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico documentato, a titolo di carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Non avendo l’amministrazione provveduto al pagamento, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza e di adottare i provvedimenti esecutivi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva in via preliminare che il titolo azionato è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente. Rispetto a tale titolo è decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, condizione necessaria per l’esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.
Sul piano istruttorio, la documentazione versata in atti e le difese svolte comprovano che l’amministrazione non ha, fino a quel momento, dato esecuzione al titolo. La circostanza è decisiva: nel giudizio di ottemperanza il giudice non rinnova il giudizio sul rapporto, ma verifica la persistente inottemperanza del precetto già accertato.
Il ricorso è quindi fondato e viene accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero resistente e gli assegna, per adempiere, il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza della parte ricorrente che attesti il perdurante inadempimento, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il Tribunale delega infine il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine concesso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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