Doppia valorizzazione dell’abilitazione concorsuale: niente bis in idem tra titolo di accesso e criterio premiale (TAR Lazio n. 12314 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’idoneità conseguita all’esito di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami, quando determini anche l’attribuzione dell’abilitazione all’insegnamento, assume una duplice valenza che non ne preclude la distinta considerazione ai fini del punteggio: da un lato come titolo di accesso valutato ai sensi del criterio A.1.1 della Tabella B allegata al D.M. n. 205/2023, dall’altro come titolo di merito valorizzabile ai sensi del criterio B.4.1 della medesima Tabella, attinente all’inserimento nella graduatoria di merito ovvero al superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario. Non integra bis in idem la valutazione congiunta dei due criteri, poiché l’oggetto del punteggio premiale è, in un caso, il valore abilitante collegato dalla legge al superamento della procedura concorsuale e, nell’altro, il merito del candidato derivante dall’aver superato le prove concorsuali conseguendo l’idoneità. È invece legittima l’omessa pubblicazione di una graduatoria comprensiva degli idonei non vincitori, in quanto non prevista dall’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, ferma restando la possibilità per i partecipanti di esercitare il diritto di accesso per verificare il punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con D.D. n. 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso AC25, dichiarando tra i titoli posseduti la laurea e l’abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito del superamento del concorso ordinario di cui al D.D. n. 499/2020, avente natura abilitante. Superate le prove scritte e orali, alla candidata veniva attribuito un punteggio complessivo di 188,50 punti, non sufficiente a collocarla tra i vincitori: in sede di valutazione titoli le erano riconosciuti 22,5 punti sui 35 complessivi.
La ricorrente contestava la mancata valorizzazione del voto di laurea (110/110) e dell’inserimento nella graduatoria di merito del precedente concorso ordinario ai sensi del punto B.4.1 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, nonché l’omessa pubblicazione della graduatoria degli idonei e il mancato riscontro all’istanza di accesso agli atti. Nel corso del giudizio, l’ordinanza cautelare n. 6822/2025 disponeva il riesame della posizione della ricorrente, eseguito dall’amministrazione con documentazione depositata il 24 marzo 2026, che confermava le valutazioni contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente confermato la legittimità dell’impostazione ministeriale in ordine al criterio A.1.1 della Tabella B, che distingue il titolo di laurea integrato dai 24 CFU/CFA dall’abilitazione specifica, valorizzando il punteggio conseguito solo se superiore a 75/100. Nel caso di specie, la conversione in centesimi del punteggio conseguito nell’abilitazione (158,5/250) risultava pari a 63,4, inferiore alla soglia richiesta. Né poteva trovare applicazione il criterio A.1.2, riferito ai soli “percorsi di abilitazione”, non riconducibili all’abilitazione conseguita tramite concorso ordinario.
Quanto al voto di laurea, la Corte ha rilevato che i titoli minori, in quanto propedeutici al conseguimento di quello maggiore costituente titolo di accesso, non sono autonomamente valutabili perché assorbiti in quest’ultimo, che riflette l’effettiva preparazione attuale del candidato. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto ritenuto infondato.
Diversamente, il motivo relativo alla mancata valorizzazione dell’inserimento nella graduatoria di merito del precedente concorso ai sensi del criterio B.4.1 è stato accolto per difetto di motivazione. L’amministrazione aveva giustificato l’esclusione invocando il ne bis in idem, sul presupposto che il titolo fosse già stato valorizzato come titolo di accesso. Il Collegio ha invece chiarito che i punti A.1.1 e B.4.1 prevedono punteggi relativi a titoli di categorie diverse: il primo attiene ai requisiti di accesso, il secondo agli ulteriori titoli accademici e scientifici. L’idoneità conseguita al precedente concorso ordinario può assumere duplice valenza — abilitante e di merito — senza che ciò determini un’ingiustificata duplicazione premiale.
Quanto alla mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei, la Sezione ha richiamato i propri precedenti per affermare che l’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 prevede la formazione e pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, con possibilità di integrazione per le rinunce. Tale disciplina, coerente con le esigenze di celerità delle procedure PNRR, non viola principi costituzionali o sovranazionali, restando comunque salvo il diritto di accesso dei partecipanti.
Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con obbligo per l’amministrazione di adottare ogni pertinente determinazione in merito alla posizione della ricorrente derivante dal riconoscimento del punteggio di cui al criterio B.4.1. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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