Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 2319 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e la rituale notifica del titolo esecutivo integrano i presupposti dell’azione. Ove il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio sia decorso per l’inerzia dell’amministrazione, questa è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’amministrazione non può giovarsi del proprio contegno omissivo per sottrarsi all’adempimento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice ordinario aveva accertato il diritto al beneficio economico di complessivi € 2.500,00, tramite la c.d. carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici.
La sentenza, non impugnata, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria. La parte ricorrente ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, resistendo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il gravame fondato. Sul piano processuale ha verificato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente.
È risultato altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Sul punto centrale del contendere, il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella pronuncia ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria impedisce di ritenere estinto il diritto per il solo decorso del tempo. Il mancato rispetto del limite temporale, ha osservato il Tribunale, non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato in un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittimo impedimento. È stata invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenuta equa nel caso di specie. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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