Revoca del nulla osta stagionale e controllo successivo (TAR Veneto n. 1500 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta rilasciato in via accelerata, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, anche in difetto della preventiva acquisizione delle informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286 del 1998, resta esposto al controllo successivo dei presupposti. Ove tali elementi emergano, la revoca del nulla osta e del visto d’ingresso costituisce effetto legale dell’accertamento di carenze genetiche, non già esercizio di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La revoca non postula, pertanto, una nuova ponderazione discrezionale dell’interesse pubblico in comparazione con l’affidamento del destinatario. Il rilascio anticipato del titolo non consolida la posizione del lavoratore quando, all’esito delle verifiche, risulti la mancanza originaria dei requisiti di ingresso.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta già rilasciato ai fini della sua assunzione presso una società operante nel settore agricolo, nell’ambito della procedura dei flussi per lavoro stagionale. La domanda era stata presentata dal datore di lavoro nel marzo 2023; il nulla osta era stato rilasciato il 3 gennaio 2024 nel regime acceleratorio dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, prima dell’acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi.

Nel febbraio 2024 l’Ispettorato territoriale del lavoro esprimeva parere negativo per carenze documentali. Il datore di lavoro produceva integrazioni. Nelle more, con sentenza n. 1072 del 2025, il Tribunale ordinava all’Amministrazione di definire il procedimento. All’esito di una rinnovata valutazione, la Prefettura comunicava l’avvio del procedimento di revoca, poi concluso con il provvedimento impugnato. La domanda cautelare era respinta.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. Quanto al difetto di partecipazione, il Collegio rileva che la comunicazione di avvio reca quali destinatari sia il datore di lavoro sia il lavoratore e individua l’istanza, il nulla osta e le ragioni ostative. Essa è stata effettuata presso il domicilio eletto sul portale da entrambi. Il ricorrente non indica quale apporto istruttorio ulteriore sarebbe stato impedito. Il contraddittorio procedimentale si è quindi effettivamente svolto, con plurime memorie e integrazioni.

Il secondo motivo muove da un erroneo inquadramento della revoca quale annullamento d’ufficio soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La fattispecie è regolata dall’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73 del 2022, che consente il rilascio del nulla osta anche senza la preventiva acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede che, ove essi emergano, ne conseguano la revoca del nulla osta e del visto. Il rilascio anticipato non consolida la posizione del lavoratore. La revoca speciale è effetto legale dell’accertamento di elementi che avrebbero precluso il titolo sin dall’origine.

Il Collegio richiama, in fattispecie analoga, la ordinanza del TAR Campania n. 501 del 2026, e la Corte cost. n. 209 del 2023, secondo cui la tutela dello straniero presuppone l’accertata sussistenza originaria dei requisiti di accesso. Non decisivi i precedenti invocati dal ricorrente in materia di annullamento d’ufficio, estranei al meccanismo di rilascio anticipato e controllo successivo. L’affidamento non assume consistenza impeditiva: il datore di lavoro era stato reso edotto delle carenze con il preavviso del 2 febbraio 2024, anteriore al visto d’ingresso. La sentenza n. 1072 del 2025 si era limitata a imporre la conclusione del procedimento.

Anche il terzo motivo è infondato. La motivazione, anche per relationem, è ampia ed esaustiva e individua ragioni autonome: carenza di effettivo radicamento territoriale, mancata dimostrazione del domicilio dei lavoratori, incompletezza dell’accordo individuale ex art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998 e insufficiente prova dei requisiti alloggiativi. L’apertura dell’unità produttiva, documentata solo nel luglio 2025, non sana le carenze originarie. Le comunicazioni UNILAV e i contratti successivi all’ingresso non sostituiscono l’accordo completo richiesto. La mera disponibilità di alloggi non prova l’idoneità alloggiativa del singolo lavoratore. In presenza di un atto plurimotivato, la tenuta di una sola ragione autonoma impedisce l’annullamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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