Il silenzio inadempimento sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno diventa improcedibile se la P.A. conclude positivamente il procedimento (TAR Lazio n. 12977 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di parte diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, l’amministrazione conclude il procedimento, anche in senso favorevole all’istante. La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto elimina l’interesse alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio, perché la funzione di accertamento del giudizio si esaurisce con la definizione del procedimento. La pronuncia in rito comporta la compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Un cittadino straniero, dopo aver inviato in data 14.11.2023 l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, si vedeva riscontrare dalla Questura di Roma l’inerzia sulla propria richiesta. Il ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di provvedere sull’istanza.
Nelle more del giudizio, la Questura resistente comunicava con nota del 30.06.2026 di aver concluso il procedimento in senso positivo, adottando il provvedimento di rinnovo del permesso di soggiorno in favore dell’istante.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, in composizione monocratica collegiale, ha rilevato che la conclusione del procedimento amministrativo, intervenuta in corso di causa, determina il venir meno dell’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sulla fondatezza del ricorso avverso il silenzio.
Secondo il consolidato orientamento in materia di silenzio-inadempimento, l’oggetto del giudizio è limitato all’accertamento dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione e, ove l’atto richiesto sia stato successivamente adottato, la pretesa azionata dal privato deve ritenersi soddisfatta. L’interesse processuale al conseguimento di una pronuncia sul punto, infatti, si esaurisce con l’intervenuta definizione del procedimento.
Sulla base di tali considerazioni, alla luce dell’avviso dato alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e dell’esito della vicenda.
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Nota della Redazione
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