Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Lombardia n. 202 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., è ammissibile anche quando il titolo giudiziale azionato sia privo dell’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. Ai fini dell’accoglimento della domanda, è sufficiente che il provvedimento sia passato in giudicato e che sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo condanna la stessa a dare completa esecuzione al giudicato, nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 gennaio 2023. Con tale pronuncia era stato accertato il suo diritto a conseguire il beneficio della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, per l’importo di € 500,00 annui.

La sentenza, notificata all’Amministrazione il 21 novembre 2023, non è stata appellata ed è passata in giudicato. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero è rimasto totalmente inerte. La ricorrente ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti sostitutivi in caso di persistente inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso in ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ancorché priva dell’apposizione della formula esecutiva. Il Collegio ha rilevato che tale formalità non è più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm.

Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997. Tale termine è funzionale a consentire alle amministrazioni dello Stato di completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.

Il Collegio ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Non è risultato contestato in giudizio che, allo stato, il Ministero non abbia dato ottemperanza alla sentenza azionata.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna del Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione. In caso di persistente inadempimento, è stato nominato un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega e possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di non capienza dei capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di soggetto già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di lite sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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