Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Campania n. 1355 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al caso deciso. Decorsi infruttuosamente i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, e in assenza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. La mancanza di fondi di bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo il commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per due annualità, con condanna dell’amministrazione ad erogare un buono elettronico di complessivo € 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo, non impugnato e passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione il 19 febbraio 2025 ai fini dell’esecuzione. Il Ministero, costituitosi con atto di stile, non ha allegato alcuna prova dell’adempimento. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna, la nomina di un commissario ad acta e, in origine, una penale, cui ha poi espressamente rinunciato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. Il richiamo è all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere la conformazione della pubblica amministrazione al caso deciso. La fattispecie riguarda una sentenza del giudice del lavoro, divenuta definitiva secondo la certificazione di cancelleria.
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Risultano rispettati il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
La sentenza ottemperanda è passata in giudicato. Poiché l’amministrazione non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il ricorso è fondato: va dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario. Decorso inutilmente il termine assegnato, il commissario porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine. Egli provvederà all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
La rinuncia alla domanda di penale esonera il Collegio dalla relativa pronuncia. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; la riduzione del 50% tiene conto della natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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