Emersione lavoro irregolare: rigetto per carenza reddituale del datore e vizi formali (TAR Lombardia n. 1308 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, il diniego fondato sulla mancata dimostrazione del requisito reddituale in capo al datore di lavoro costituisce provvedimento a carattere vincolato, rispetto al quale i vizi di natura formale del procedimento non assumono efficacia invalidante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il regime dell’emersione 2020 non prevede, a differenza della sanatoria di cui al d.lgs. n. 109/2012, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso di rigetto imputabile esclusivamente al datore di lavoro, essendo le due discipline non omogenee per presupposti e finalità. Le relative questioni di legittimità costituzionale sono pertanto manifestamente infondate.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato, per il tramite di un datore di lavoro, una domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano ha rigettato l’istanza, dopo aver comunicato il preavviso di rigetto.
Il ricorrente ha impugnato il diniego e il preavviso davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento. Nel corso del giudizio il datore di lavoro è rimasto estraneo al processo. Il ricorrente ha inoltre allegato lo svolgimento di una nuova attività lavorativa e la stipula di un contratto con altro datore di lavoro. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1349/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di rinvio collegata alla pendenza di un ricorso in materia di protezione internazionale davanti al Tribunale ordinario di Firenze. Il contenzioso ha oggetto diverso e non connesso, e non sussistono i presupposti per la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ..
Il ricorrente allega attività lavorativa e contratto stipulati dopo l’emanazione del provvedimento impugnato. Tali circostanze sono irrilevanti, perché successive al diniego. Il Collegio richiama la Corte costituzionale n. 209 del 2023, che ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 103 del D.L. n. 34/2020: le procedure di emersione del 2012 e del 2020 differiscono per presupposti e finalità, sicché la diversità di disciplina non lede l’art. 3 Cost. Le questioni riproposte sono pertanto manifestamente infondate.
Nel merito, il diniego si fonda sulla carenza di redditi in capo al datore di lavoro richiedente, che non ha presentato alcuna dichiarazione. Tale rilievo non è stato smentito in giudizio. Il requisito reddituale è prescritto dall’art. 103, comma 6, del D.L. n. 34/2020 e dall’art. 9 del decreto del Ministero dell’Interno del 27.5.2020.
I motivi di ricorso censurano soprattutto aspetti formali dell’azione amministrativa, in particolare l’irregolarità della notifica. La censura è inammissibile, oltre che infondata, perché la notifica non ha impedito la tempestiva impugnazione, con conseguente assenza di vulnus alle prerogative difensive, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 7090 del 2020. Le censure avverso il difetto di motivazione e di istruttoria sono infondate.
Il provvedimento impugnato ha carattere dovuto e i vizi formali denunciati sono privi di efficacia invalidante ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in considerazione delle peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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