Ottemperanza al giudicato sul diritto alla Carta elettronica del docente (TAR Sicilia n. 381 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, è azionabile davanti al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza di cui agli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, la pubblica amministrazione che non provi di avere dato esecuzione al giudicato è tenuta al pagamento delle somme in esso indicate. L’inerzia protratta giustifica la nomina del commissario ad acta, che può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione, senza diritto a compenso.
Il Fatto
Una docente agisce davanti al TAR Sicilia per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 916/2024 del Tribunale di Siracusa, Sezione lavoro. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva accertato il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2020/21 e 2021/22 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirla per il valore nominale di euro 1.500,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione il 31 dicembre 2024, non aveva ricevuto esecuzione. La ricorrente chiede quindi che sia ordinato al Ministero il pagamento delle somme indicate nel titolo. L’amministrazione si costituisce con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. Il titolo azionato è passato in giudicato, come attestato dal certificato del 30 luglio 2025, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 legge 31 dicembre 1996, n. 669.
Su questo punto la motivazione è netta: l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Il thema probandum dell’ottemperanza si concentra dunque sull’inerzia del debitore pubblico, che resta indimostrata nella sua diligenza. Ne discende che sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, fissando il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di inutile scadenza nomina sin d’ora il commissario ad acta.
La scelta del commissario cade su un dirigente interno: il Direttore Generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del medesimo Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio. Il commissario provvede entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della ricorrente, della perdurante inerzia, ed è autorizzato all’uso del mezzo proprio. Il Collegio precisa che non spetta alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto una pluralità di precedenti conformi, tra cui TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3315 del 2025 e TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3246 del 2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge, in favore dei procuratori distrattari della ricorrente.
Nota della Redazione
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