Il riscontro tardivo meramente dilatorio non sana l’inerzia della PA nel procedimento su istanza di parte (TAR Puglia n. 590 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione ha l’obbligo di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 241/1990. La nota di riscontro prodotta in giudizio dall’amministrazione, successiva alla proposizione del ricorso avverso il silenzio, non vale a definire il procedimento laddove non contenga statuizioni finali, né formuli puntuali richieste istruttorie, limitandosi a prospettare valutazioni di natura prudenziale e soprassessoria. In tale ipotesi, il giudice amministrativo deve dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente sull’istanza entro un termine assegnato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Una società proprietaria di un comparto edificatorio in zona F/1 del PRG presentava al Comune un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un complesso immobiliare, previa modificazione della convenzione urbanistica e del sub-comparto UMI 7. Rimasta priva di riscontro, la società proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’ente, chiedendone la condanna a provvedere.
Costituitosi in giudizio, il Comune produceva una nota di riscontro all’istanza, adottata solo dopo la notifica del ricorso, con cui rappresentava la necessità di una valutazione ponderata sull’interesse pubblico e segnalava circostanze relative allo stato societario della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato che la nota prodotta dall’amministrazione non conteneva alcuna determinazione conclusiva sull’istanza della società, ma esprimeva unicamente l’intenzione di procedere ad approfondimenti istruttori e valutazioni di carattere prudenziale. Tale contenuto è stato qualificato come meramente dilatorio e soprassessorio, inidoneo a definire il procedimento amministrativo e a soddisfare l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso.
La circostanza che l’amministrazione avesse formalmente risposto all’istanza dopo l’instaurazione del giudizio non è stata ritenuta satisfattiva dell’interesse azionato, atteso che il riscontro non ha inciso in alcun modo sulla situazione giuridica del richiedente, né ha fatto venir meno l’inerzia serbata nella fase procedimentale.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Comune di adottare determinazioni conclusive nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e disponendo che, in caso di ulteriore inutile decorso, si procederà, su istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Nota della Redazione
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