Ottemperanza per la Carta docente: respinta l’astreinte, nominato il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 478 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è il rimedio esperibile dal docente che, a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, non abbia ottenuto l’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. In tale sede, il giudice amministrativo, accertato l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, può nominare sin da ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora (astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere legittimamente negata quando sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e la natura non alimentare dello stesso.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo complessivo di 2.000,00 euro per più annualità scolastiche. La sentenza, notificata all’amministrazione, era passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione ottemperato, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha pertanto disposto la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte. Tale nomina anticipata è funzionale a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, evitando un’ulteriore fase processuale.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha evidenziato come l’art. 114 c.p.a. configuri un limite autonomo rispetto alla “manifesta iniquità”, rappresentato dalle “altre ragioni ostative”. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti (Uffici scolastici, SO.GE.I., CONSAP), nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, non configurandosi quale mezzo di sostentamento del lavoratore, ma come incentivo alla formazione professionale.
Il giudice ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta, considerata la serialità del contenzioso e la standardizzazione dell’attività difensiva, ponendole a carico del Ministero soccombente e distraendole in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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