Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Veneto n. 308 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato, sia stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e sia decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è subordinata alla sussistenza di «altre ragioni ostative» e va esclusa quando la nomina del commissario e la crisi della finanza pubblica giustifichino l’inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza resa dal giudice del lavoro del Tribunale di Treviso, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, del valore annuo di € 500,00 per ogni anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna del Ministero al pagamento di € 1.500,00.
Esponeva di aver notificato la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e di averne ottenuto il passaggio in giudicato. Lamentava il decorso inutile del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e chiedeva l’attivazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso nei sensi precisati. Richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., ha rilevato che l’azione di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato.
Ha accertato che la sentenza era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva; che era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996; e che la pronuncia era passata in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Essendo incontestata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo oggetto della condanna, esclusi ulteriori accessori, non equiparabile a voci retributive. Ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Ha escluso la liquidazione di alcun compenso, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, il Collegio ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrino quelle «altre ragioni ostative» che giustificano la mancata condanna. Ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge uffici territoriali e le società predisposte per la sua erogazione, nonché la mole eccezionale del contenzioso seriale.
Nota della Redazione
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