Ottemperanza alla Carta docente: commissario ad acta e no all’astreinte (TAR Veneto n. 305 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è accolto quando la sentenza del giudice ordinario, notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e passata in giudicato, non sia stata spontaneamente eseguita nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è invece respinta quando la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano le «altre ragioni ostative» elaborate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente precaria alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso la sentenza n. 239/2025, pubblicata il 1-4-2025, che ha accertato il diritto all’assegnazione della «Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente» di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna al pagamento di € 2.500,00.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per conseguire l’attivazione della Carta e l’accredito della somma, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna all’astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda risulta notificata ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha reso le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva. È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni e il passaggio in giudicato è attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ..
Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ordinando di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto della condanna, con esclusione di ulteriori accessori, poiché tale somma non è equiparabile a voci retributive.
In accoglimento della domanda, viene nominato sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve provvedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Nessun compenso è liquidato, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di «altre ragioni ostative», in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna.
Il Tribunale valorizza inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate, e riconduce il ritardo alla mole eccezionale di contenzioso seriale sul dispositivo digitale. Le spese seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.
Nota della Redazione
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