Nullità per elusione del giudicato sulla tariffa base del canone unico (C.G.A.R.S. n. 558 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione sindacale che, in assenza di nuovi elementi, reiteri la previsione della tariffa base del canone unico patrimoniale già caducata integra violazione o elusione del giudicato e va dichiarata nulla, in parte qua. La circostanza che il singolo atto applicativo non sia stato autonomamente impugnato non osta a tale esito, poiché le sue previsioni lesive sono caducate automaticamente per effetto della caducazione del presupposto strumento regolamentare. L’annullamento del nuovo provvedimento emesso in ottemperanza comporta la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’analoga domanda veicolata con motivi aggiunti.
Il Fatto
La società ricorrente agisce in ottemperanza ai giudicati formatisi sulla sentenza del T.a.r. Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 702 del 2022 e sulla sentenza del C.G.A.R.S. n. 655 del 2024. Con l’atto introduttivo chiede, in via principale, dichiararsi la nullità — per violazione dei giudicati — della determinazione sindacale n. 361 del 2025, con cui vengono rideterminati i criteri di classificazione delle strade e i coefficienti del canone unico patrimoniale.
In subordine propone ordinaria domanda di annullamento dei medesimi atti. Con due successivi ricorsi per motivi aggiunti censura la determinazione sindacale n. 38 del 2021, che aveva approvato le tariffe del canone per il 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la domanda di nullità della determinazione sindacale n. 361 del 2025. Il provvedimento, adottato oltre il termine di cui all’art. 53, comma 16, l. n. 388 del 2000 e all’art. 1, comma 169, l. n. 296 del 2006, stabilisce di fatto la reiterazione della tariffa base del canone unico patrimoniale in misura pari a quella già ritenuta illegittima.
La Corte rileva che tale previsione si pone in frontale contrasto, in assenza di nuovi elementi, con la sentenza n. 655 del 2024. Quest’ultima aveva sì fatto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, ma soltanto nei limiti del giudicato. Ne consegue la nullità, in parte qua, del provvedimento impugnato.
L’esito non è ostacolato dalla mancata impugnazione della determinazione n. 38 del 2021. Il Collegio osserva che le previsioni lesive di quest’ultima dovevano ritenersi caducate automaticamente per effetto della caducazione del presupposto strumento regolamentare.
La dichiarazione di nullità comporta l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’analogo motivo veicolato con il secondo ricorso per motivi aggiunti. La Corte richiama sul punto l’indirizzo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2013, secondo cui alla nullità del nuovo provvedimento consegue l’improcedibilità della seconda domanda.
Le restanti doglianze, pur articolate a sostegno dell’azione di nullità, sono dichiarate inammissibili: involgono profili che esulano dall’attuazione del giudicato. In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti in parte, dichiarati improcedibili in parte e inammissibili per il resto, con condanna del Comune alla rifusione dei tre quarti delle spese.
Nota della Redazione
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