Condono edilizio in Campania: no al silenzio assenso, solo silenzio inadempimento (TAR Campania n. 993 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito territoriale della Regione Campania, l’istanza di condono edilizio disciplinata dall’art. 32 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, non è suscettibile di definizione per silenzio assenso. L’art. 7, comma 1, della L.R. Campania n. 10/2004 impone ai Comuni l’adozione di un provvedimento espresso entro ventiquattro mesi, escludendo la formazione di un titolo edilizio tacito. L’inutile decorso del termine integra una mera ipotesi di silenzio inadempimento, rispetto alla quale il privato può attivare gli strumenti di tutela previsti dagli artt. 31 e 117 c.p.a., e non una domanda di accertamento del silenzio assenso, che va respinta in quanto erroneamente impostata.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile nel territorio comunale, hanno presentato in data 10.12.2004 istanza di condono edilizio per opere eseguite in assenza di titolo abilitativo. Dopo la richiesta comunale di integrazione documentale del 20.10.2006, la documentazione è stata trasmessa in data 08.03.2007. Secondo la tesi dei ricorrenti, da tale momento sarebbe decorso il termine di ventiquattro mesi previsto dall’art. 32, comma 37, del D.L. n. 269/2003, con conseguente formazione del silenzio assenso e del titolo edilizio per silentium.
Solo in data 08.06.2022 il Comune ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, ritenendo le opere non sanabili per la destinazione d’uso non residenziale ex art. 32, comma 25, del D.L. n. 269/2003. I ricorrenti hanno presentato osservazioni difensive, ribadendo l’intervenuta formazione del titolo. L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento conclusivo, e i ricorrenti hanno quindi agito in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, lett. a) bis, c.p.a. per l’accertamento del silenzio assenso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal riparto di competenze delineato dall’art. 32, comma 33, della legge n. 326/2003, che ha riconosciuto alle Regioni la potestà di disciplinare le modalità di definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria nell’ambito della competenza concorrente. Nell’esercizio di tale potestà, la L.R. Campania n. 10/2004 ha dettato una disciplina speciale destinata a prevalere sulla regola statale del silenzio assenso.
Segnatamente, l’art. 7, comma 1, della L.R. n. 10/2004 stabilisce che le domande di sanatoria sono definite dai Comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione. La norma regionale introduce, dunque, un obbligo di definizione espressa e esclude la formazione del silenzio assenso quale effetto tipico del decorso del termine procedimentale.
Su tale base il Collegio richiama la costante giurisprudenza amministrativa, ivi compresa una propria precedente pronuncia (TAR Campania n. 3054 del 16.11.2022), secondo cui in Campania il silenzio assenso non opera con riferimento all’ultimo condono edilizio. L’inutile decorso del termine non equivale al rilascio del titolo, ma integra un’ipotesi di inadempimento amministrativo, suscettibile di attivare gli strumenti di tutela previsti dagli artt. 31 e 117 c.p.a. (nello stesso senso TAR Campania, Napoli, n. 2956 del 29.05.2014 e TAR Campania, Napoli, n. 5044 del 06.11.2020).
Ne consegue che nel caso di specie non è configurabile la formazione del silenzio assenso invocata dai ricorrenti: la fattispecie va semmai ricondotta al diverso schema del silenzio inadempimento. La domanda avrebbe dovuto essere impostata quale tutela avverso l’inerzia dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e non quale accertamento del titolo tacito. Il ricorso è pertanto respinto perché erroneamente impostato.
Ogni ulteriore censura resta assorbita, non essendo il giudice tenuto a scrutinare tutti i motivi ove uno solo sia idoneo a definire il giudizio. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità del quadro normativo regionale.
Nota della Redazione
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