Riparto contributo gioco tra filiera spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 3326 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il prelievo straordinario sui giochi leciti, istitutivo di una prestazione patrimoniale imposta, incide su tutti gli operatori della filiera in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla distribuzione del compenso, secondo gli accordi contrattuali in vigore per l’annualità di riferimento. I rapporti interni tra concessionario e gestori degli apparecchi conservano natura tipicamente privatistica e restano estranei al rapporto concessorio: la domanda di annullamento delle note con cui il concessionario addebita pro quota il tributo appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel riparto fra i concessionari il decreto attuativo si muove nei limiti della norma primaria, che impone la ricognizione degli apparecchi e la distribuzione proporzionale della somma, senza autorizzare incidenze differenziate per tipologia di apparecchio.
Il Fatto
Le società ricorrenti operano nel mercato dell’installazione e del noleggio di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), del Tulps, collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e gestiti per il tramite di un concessionario.
Esse hanno impugnato il decreto direttoriale del 15 gennaio 2015, con cui l’Agenzia ha dato attuazione all’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 ripartendo tra i concessionari il contributo di 500 milioni di euro in proporzione al numero di apparecchi censiti, nonché le note con cui il concessionario ha ribaltato pro quota il prelievo sui gestori. Il giudizio, dopo una prima sospensione in attesa delle pronunce del Consiglio di Stato, è stato definito all’esito dell’udienza del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le censure avverse alle note del concessionario, rilevando che il thema decidendum è inciso dalla sopravvenienza normativa dell’art. 1, commi 920-921, legge n. 208/2015, che ha abrogato il tributo dal 2016 e ne ha dettato interpretazione autentica per la sola annualità 2015, fondando il riparto interno sugli accordi già in vigore, senza rinegoziazioni.
Anche dopo la novella, obbligati al versamento restano i concessionari, che poi addebitano il dovuto agli operatori della filiera. Tali rapporti interni mantengono però un’impronta privatistica e contrattuale, estranea al rapporto concessorio. Ne deriva l’inammissibilità parziale del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario, non rientrando la controversia nello spettro dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Nel merito, il decreto direttoriale ha effettuato la ricognizione numerica degli apparecchi e ha ripartito la somma in proporzione al numero censito, stabilendo le modalità del versamento. La norma primaria non autorizzava l’Agenzia ad attribuire un carico differenziato tra apparecchi Awp e Vlt, né a intervenire sul riparto a valle. Le censure di eccesso di potere sono quindi respinte.
Le questioni di legittimità costituzionale sono dichiarate manifestamente infondate. Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella individuazione dei presupposti della tassazione. La scelta non è irragionevole: si tratta di imposta indiretta straordinaria che assume a presupposto l’immissione in commercio dell’apparecchio e la sua idoneità potenziale alla redditività, circostanza comune a entrambe le tipologie.
Quanto all’art. 42 Cost., il riferimento è inconferente, non essendovi sostanziale annientamento del diritto di proprietà; quanto all’art. 41 Cost., il ricorrente non ha assolto all’onus probandi in ordine ai limiti all’iniziativa economica. Il ricorso è pertanto in parte inammissibile e in parte respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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