Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 333 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per assicurare l’esecuzione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario in materia di pubblico impiego, quando la pubblica amministrazione resti inadempiente. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato della decisione e la rituale notifica, ordina all’amministrazione di conformarsi entro un termine perentorio. In caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di subdelega, perché provveda in via sostitutiva all’emanazione del provvedimento dovuto.

Il Fatto

La ricorrente, docente non di ruolo, ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito dinanzi al giudice del lavoro, ottenendo il riconoscimento del diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna dell’amministrazione all’accredito di 2.000,00 euro complessivi e alla rifusione delle spese.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla Corte d’Appello di Venezia. Il Ministero non ha tuttavia dato esecuzione spontanea. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina del commissario. L’amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. Il passaggio in giudicato della pronuncia è attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio della Corte d’Appello di Venezia. La sentenza è stata notificata al Ministero in due successive occasioni e, per il decorso del termine dilatorio, la relativa tutela non è più subordinata alla notificazione del titolo.

Quanto all’ammissibilità, il Tribunale ha ribadito che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza, in forza dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’amministrazione non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostole. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di costituire la carta elettronica del docente in favore della ricorrente, con accredito di 500,00 euro per ciascun anno scolastico, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha altresì accolto la richiesta di emanazione del provvedimento in luogo dell’amministrazione, nominando sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelega, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine e a provvedere in un ulteriore termine di 60 giorni. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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