Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 757 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 c.p.a., l’esecuzione del giudicato civile è ammissibile quando il titolo sia stato attestato conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, e notificato al domicilio reale dell’Amministrazione. È inoltre necessario il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche all’ottemperanza. Il commissario ad acta nominato in un dipendente pubblico non ha diritto ad autonomo compenso, poiché l’attività è connessa ai compiti istituzionali. L’accertata inerzia seriale dell’Amministrazione giustifica la trasmissione della decisione alla Corte dei Conti.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero all’corresponsione di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato in via telematica.

Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente ha chiesto al TAR l’ordine di pagamento delle somme liquidate, capitale e interessi, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale, senza contestare l’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c. e notificata a mezzo PEC al Ministero presso il suo domicilio reale. Il giudice ha richiamato la disciplina introdotta dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022 che, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, ha abrogato l’obbligo della spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023.

Quanto al termine dilatorio, il TAR ha confermato l’applicabilità dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 anche al giudizio di ottemperanza, rilevando che alla data del ricorso erano decorsi i 120 giorni dalla notifica senza esecuzione. L’omesso adempimento non è stato contestato.

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti e funzionari della Direzione competente.

Sul compenso, il TAR ha escluso ogni ulteriore emolumento, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai compiti istituzionali. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014 e ridotte per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva.

Infine, il Collegio ha rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale relativo al mancato riconoscimento della retribuzione professionale ai docenti a tempo determinato. Ha pertanto disposto la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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