L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario non ammette integrazioni di merito (TAR Lazio n. 8458 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato ha carattere meramente esecutivo, laddove la pronuncia provenga dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro. Tale giudizio è limitato all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza civile passata in giudicato, senza possibilità di integrazione ovvero di accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. Grava sull’Amministrazione resistente l’onere di dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; in mancanza, il ricorso va accolto, con condanna dell’Amministrazione a provvedere e nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma in suo favore. Chiedeva pertanto che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato, con la determinazione delle relative modalità, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo.
Il Ministero, costituitosi in giudizio, non forniva chiarimenti in ordine alla corretta esecuzione della pronuncia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato la natura dell’azione di ottemperanza esperita per le pronunce del giudice ordinario, chiarendo che, ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., essa è finalizzata a conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Con specifico riguardo alle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il processo di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo.
Il Tribunale ha quindi precisato tale carattere, richiamando la giurisprudenza secondo cui il giudizio è limitato all’accertamento dell’inadempimento e non può essere utilizzato per integrare la pronuncia o per operare accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione, come affermato da TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5191/2026.
Quanto all’onere probatorio, il Tribunale ha evidenziato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del ricorrente, l’Amministrazione non ha fornito elementi circa la corretta esecuzione del giudicato. Ne è derivato l’accoglimento della pretesa, in applicazione dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore, come richiamati da TAR Lazio, sez. III-ter, n. 22876/2025.
Il Collegio ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a eseguire il titolo nel termine di sessanta giorni, con nomina fin da ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. Ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna alle penalità di mora, da valutarsi eventualmente in caso di ulteriore ritardo, e ha liquidato le spese secondo la soccombenza, richiamando i criteri di cui a Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026.
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Nota della Redazione
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