Ottemperanza al giudicato civile e divieto di conflitto tra giudicati amministrativi (Cons. Stato n. 6911 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a sentenze del giudice ordinario il giudice amministrativo esercita una giurisdizione di mera esecuzione e non dispone del potere integrativo che gli è riconosciuto in sede di esecuzione delle sentenze amministrative. Gli è pertanto inibito arricchire, integrare o specificare il giudicato civile con una formazione progressiva dello stesso. Ne consegue che il contrasto tra un giudicato civile e altro giudicato civile non può essere dedotto in sede di ottemperanza, ma va eventualmente accertato dal giudice civile. Il giudice dell’esecuzione amministrativa deve quindi dare attuazione al giudicato civile senza sindacarne la sopravvenuta superabilità ad opera di una pronuncia successiva.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, con sentenza n. 940/2011, la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni da trasfusioni di sangue infetto, quantificati in oltre un milione e mezzo di euro, oltre rivalutazione e interessi. L’appello dell’Amministrazione era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d’Appello di Napoli e la pronuncia era stata confermata in cassazione.

Il Ministero ha resistito all’esecuzione eccependo che un successivo giudicato della Corte d’Appello di Napoli avrebbe dichiarato estinta per prescrizione la pretesa creditoria. Il TAR Campania ha rigettato il ricorso, ritenendo venuto meno l’obbligo di esecuzione per effetto del giudicato di rigetto formatosi sulla medesima domanda. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’assenza di un vero conflitto tra i due giudicati e la prevalenza della pronuncia favorevole consolidatasi per prima.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello muovendo da una premessa di ordine sistematico. Richiamando il consolidato indirizzo espresso da Cons. Stato, sez. III, n. 11111/2022, il Collegio ribadisce la distinzione tra ottemperanza a sentenze amministrative e ottemperanza a sentenze del giudice ordinario. Solo nel primo caso il giudice dell’esecuzione può riempire gli spazi vuoti del giudicato e adottare statuizioni simili a quelle di cognizione.

Nel secondo caso, invece, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato civile. Resta perciò inibito al giudice adito arricchire, integrare o specificare quel giudicato mediante una formazione progressiva dello stesso.

Da qui la conseguenza decisiva sul piano processuale. Poiché l’ottemperanza a giudicati civili si risolve in attività di mera esecuzione, il contrasto tra un giudicato civile e altro giudicato civile non è deducibile in quella sede. L’eventuale accertamento compete al giudice civile, unico titolare della cognizione sulla materia.

Il TAR aveva invece operato esattamente il sindacato precluso: ha valutato la sopravvenuta sopravvenienza di un giudicato di rigetto per dichiarare cessato l’obbligo di esecuzione. Il Consiglio di Stato riforma pertanto la sentenza impugnata, accoglie il ricorso introduttivo e dichiara l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 940/2011. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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